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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12035/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato in appello per tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) identificazione erronea fondata sulla sola deposizione della persona offesa, influenzata dalla concitazione e non adeguatamente corroborata; 2) esito peritale negativo rispetto alle impronte digitali sul volante e sul posto di guida, tale da supportare la sua innocenza; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche e eccessiva quantificazione della pena per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate o generiche. Ha ritenuto pienamente attendibile la testimonianza del Vice-Brigadiere Claudio Bottani, che ha descritto il conduttore della vettura e ne ha seguito la fuga, e ha giudicato non decisiva l'assenza di impronte a causa del ritardo temporale delle operazioni peritali e della possibile eliminazione di tracce. La Corte ha inoltre confermato la legittimità del rigetto delle attenuanti generiche motivato dalla proditorietà della condotta, dal pregresse condanne e dalla mancanza di segni di ravvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma per comminare l'obbligo del versamento di 3.000,00 euro.

  • Giurisprudenza di legittimità su giudizio abbreviato (Sez. U n. 44711/2004 Wajib; Sez. 2 n. 10235/2020 Fragalà; altre pronunce richiamate)

    Per l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato la prova richiesta deve avere requisiti di novità e decisività e deve essere integrativa e non sostitutiva del materiale già raccolto. L'istanza peritale è valutata alla stregua di una prognosi di utilità dell'accertamento e non vincola i giudici a ribaltare le risultanze già acquisite.

  • Giurisprudenza su onere di specificità in cassazione (Sez. 2 n. 20677/2017; Sez. 4 n. 46979/2015; Sez. 1 n. 23308/2014)

    I motivi in cassazione devono essere specifici e autosufficienti. Le censure generiche o che si risolvono in una mera riconsiderazione del fatto e delle prove non sono idonee a provocare l'intervento della Corte di legittimità.

Massime di principio

  • La deposizione di un pubblico ufficiale testimone o della persona offesa può essere sufficiente per l'identificazione se ritenuta coerente, precisa e compatibile con altre emergenze istruttorie; la sola appellazione del ricorrente che contraddice tale versione non basta in Cassazione.
  • L'assenza di impronte o tracce biologiche non determina automaticamente l'innocenza: va valutata in rapporto al tempo intercorrente, alla conservazione dei luoghi e ad altre circostanze probatorie.
  • Nel giudizio abbreviato condizionato la prova richiesta deve dimostrarsi effettivamente nuova e decisiva; una perizia invocata come integrazione non obbliga i giudici a cambiar valutazione se la prova non appare determinante.
  • Le censure in cassazione che consistono in una rivalutazione del materiale probatorio o in semplici contraddizioni con la motivazione del merito sono spesso inammissibili per genericità o manifesta infondatezza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione di merito evidenzia proditorietà, pericolosità sociale, precedenti penali e assenza di segni di ravvedimento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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