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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36204/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, e nei confronti di uno solo di essi anche per bancarotta fraudolenta documentale. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché generici e meramente reiterativi delle censure già svolte in appello, senza alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma: la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti di entrambi e per bancarotta fraudolenta documentale nei confronti del solo primo imputato.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Sono generiche e quindi inammissibili le censure che non individuano specifici vizi della sentenza di secondo grado, ma si risolvono in una mera reiterazione delle contestazioni già esaminate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la pronuncia di merito impugnata resta ferma nei suoi effetti, senza rivalutazione nel merito da parte della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

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