Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21828/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna (reato ex art. 495 c.p.) sostenendo, primo, che la Corte d'appello ha erroneamente riconosciuto la recidiva reiterata basandosi solo sui precedenti penali senza adeguata motivazione, senza considerare la distanza temporale (ultimo precedente del 2002) e l'eterogeneità dei reati rispetto al fatto contestato (2022). Secondo, contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che egli ha posto rimedio alla dichiarazione mendace recandosi presso la Capitaneria dopo tre giorni per revocarla e dunque sussisterebbero elementi di ridotta offensività e di comportamento riparatorio post delictum.

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla recidiva per carenza della motivazione della Corte d'appello (la sentenza impugnata si è limitata ad affermazioni apodittiche sui precedenti senza esaminare tipologia, omogeneità, collocazione temporale e occasionalità dell'ultimo reato) e ha annullato la sentenza limitatamente al giudizio sulla recidiva, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame nel rispetto dei principi giurisprudenziali sulle recidive. Ha invece rigettato il motivo relativo alla particolare tenuità della fattispecie: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha valutato la gravità del dolo, le precedenti condanne e l'irrilevanza della condotta riparatoria intervenuta dopo il controllo, confermando quindi la decisione sulla tenuità.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma del fatto-reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; indica la fattispecie sostanziale oggetto del processo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha ritenuto che le caratteristiche dell'atto (intensità del dolo, precedenti, esecuzione della pena) escludessero l'applicabilità della fattispecie.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi deducibili in Cassazione rispetto al giudizio abbreviato; il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)

    Regola la trattazione del ricorso in Cassazione; applicata la possibilità di decisione senza udienza orale in assenza di richiesta di trattazione orale delle parti.

  • Sez. U. n. 32318/2023 (Sabbatini) e altra giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata (Calibè n.35738/2010; Indelicato n.20798/2011; Schettino n.20808/2018; Marcianò n.5859/2011)

    Principi consolidati secondo cui il riconoscimento della recidiva (soprattutto quella reiterata) richiede motivazione specifica: valutazione della tipologia e offensività dei reati, omogeneità, collocazione temporale, occasionalità dell'ultimo delitto e rilevanza del percorso criminale. Non è ammessa una motivazione meramente formale basata unicamente sui precedenti penali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione espressa e specifica: il giudice deve indicare i fatti e i criteri presi in considerazione (tipologia dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e contributo del nuovo reato al consolidamento dell'attitudine a delinquere). Non è sufficiente richiamare genericamente la personalità dell'imputato o l'esistenza di precedenti.
  • I precedenti datati e di natura eterogenea rispetto al nuovo reato possono impedire, salvo adeguata argomentazione, il riconoscimento della recidiva; l'anzianità e la diversità materiale dei reati sono fattori che attenuano il peso dei precedenti.
  • La condotta successiva al reato (atti riparatori o comportamenti post delictum) è valutabile ma non automaticamente determinante: la tempestività, la genuinità e la rilevanza rispetto all'offesa concreta influenzano il giudizio, ma se l'atto riparatorio avviene dopo l'accertamento può avere scarso rilievo probatorio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e rigorosa della lieve offensività del fatto e della scarsa pericolosità sociale dell'agente; elementi come intenso dolo, precedenti significativi o esecuzione della pena possono escluderla.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è cruciale censurare la motivazione con riferimenti precisi ai parametri rilevanti: se la motivazione di merito è carente sotto i profili richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia può essere annullata limitatamente alla parte motivazionale carente (es. recidiva) e rinviata per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.