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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’ICI 2002 dovuta per il GH e l’avviso di accertamento e liquidazione emesso dal Comune. La ricorrente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva accolto l’appello comunale e riconosciuto legittimo l’avviso: secondo la società, il diritto di superficie e il conseguente obbligo tributario sarebbero sorti soltanto al collaudo dell’opera, non con la convenzione del 26 marzo 2001. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia su un asserito esonero convenzionale dall’ICI e sulla contestazione della base imponibile, invocando l’incidenza degli oneri di adattamento del terreno e i prezzi medi di aree analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della convenzione secondo cui il diritto di superficie era costituito sin dalla stipula del 26 marzo 2001: il collaudo segnava l’inizio del periodo di 85 anni previsto per la gestione, non la costituzione del diritto. Il motivo sull’esonero dall’ICI è stato dichiarato inammissibile perché le clausole invocate riguardavano altri oneri e non menzionavano l’imposta; l’asserita omissione di pronuncia non era quindi decisiva. Anche il motivo sulla base imponibile è stato dichiarato inammissibile: il ricorso non riproduceva l’avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare il calcolo rispetto ai parametri di legge. È rimasto valido l’avviso relativo all’ICI 2002. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità: 2.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 952 e 955

    Il diritto di superficie è il "diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà" ( art. 952 c.c. ); analogo, per natura e regime, il "diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui" ( art. 955 c.c.).

    La convenzione ha attribuito alla società il diritto di realizzare e mantenere le costruzioni, anche nel sottosuolo; la costituzione di tale diritto può decorrere dalla stipula dell’accordo.

  • Codice civile, artt. 1362, 1363, 1366 e 1367

    Per come è trascritta in ricorso, la convenzione 26 marzo 2001, all'art. 2, istituisce tale "diritto di fare e mantenere" con effetto immediato, ciò che emerge dall'uso del verbo al modo indicativo ("concede e costituisce"); il collaudo dell'opera è indicato a fini differenti, quale dies a quo del termine di ottantacinque anni fissato per la gestione dell'opera.

    Nel caso concreto il testo della convenzione, letto insieme alle altre clausole, indica che il diritto di superficie è sorto subito. Il collaudo determina l’inizio del periodo di gestione di 85 anni e non differisce la costituzione del diritto.

  • Codice civile, art. 953

    l'art. 20, che, riferendosi al "diritto di mantenere l'opera... per la durata di ottantacinque anni", si limita a ribadire l'esistenza di un termine finale ex art. 953 c.c., senza nulla dire sul termine iniziale

    La durata indicata dalla convenzione stabilisce il termine finale del diritto, ma non prova che il diritto inizi solo al collaudo; il termine iniziale va ricavato dalla disciplina complessiva dell’accordo.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1

    Resta pertanto senza deroga la soggettività passiva a fini ICI del titolare del diritto di superficie ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1), ove mai fosse ammissibile una deroga convenzionale in materia tributaria

    Ai fini ICI è soggetto passivo il titolare del diritto di superficie. Nel caso esaminato, le clausole contrattuali invocate non prevedevano comunque alcuna esenzione dall’imposta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    il ricorso non riproduce l'avviso di accertamento e liquidazione, sicchè resta impedito alla Corte di verificare lo sviluppo del calcolo d'imposta in rapporto ai parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

    La contestazione della base imponibile deve essere proposta in modo verificabile rispetto ai parametri legali; in cassazione occorre fornire gli elementi necessari, compreso il contenuto dell’avviso quando indispensabile per controllare il calcolo.

Massime di principio

  • Per stabilire quando sorge un diritto di superficie costituito da una convenzione, occorre interpretare il testo dell’accordo nel suo insieme. Se le clausole attribuiscono immediatamente il diritto di costruire e mantenere l’opera, una previsione che fa decorrere dal collaudo il periodo di gestione non rinvia, da sola, la costituzione del diritto.
  • La soggettività passiva ICI segue la titolarità del diritto di superficie secondo la disciplina applicabile. Una convenzione che regoli altri oneri non vale come esenzione dall’imposta se non contiene una previsione che la riguardi.
  • L’omessa pronuncia può condurre alla cassazione solo se riguarda una questione potenzialmente decisiva per l’esito; non basta denunciarla quando gli atti o le clausole invocati non possono modificare la soluzione della controversia.
  • In cassazione, chi contesta la determinazione della base imponibile deve esporre e documentare gli elementi necessari a verificare il calcolo rispetto ai parametri normativi. La mancata riproduzione dell’avviso, quando esso è indispensabile per tale controllo, può rendere il motivo inammissibile.
  • Il controllo di legittimità sull’interpretazione contrattuale non consente di sostituire la lettura del giudice di merito con una diversa: riguarda il rispetto dei criteri legali d’interpretazione e la coerenza della motivazione.

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