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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35427/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 18 marzo 2026 della Corte d'appello di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per un altro reato non specificato nel testo. Con i primi tre motivi ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori, prospettando una ricostruzione alternativa. Ha inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, senza confrontarsi effettivamente con gli elementi probatori e con la motivazione analitica e logica della Corte d'appello. Le doglianze sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena sono state giudicate aspecifiche: la decisione impugnata era adeguatamente e non illogicamente motivata e il ricorrente non si era confrontato con le relative argomentazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro)

    Il testo identifica la condanna impugnata anche con riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p., ma non sviluppa un'interpretazione della norma sostanziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in contestazioni di fatto o nella richiesta di una nuova lettura degli elementi probatori e di una ricostruzione alternativa degli eventi, quando non si confrontino realmente con le prove e con la motivazione della decisione impugnata.
  • Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sull'eccessività del trattamento sanzionatorio sono aspecifiche se non si confrontano con le ragioni espresse dal giudice di merito e la decisione risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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