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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43184/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Denunce principali: carenza/superficialità della motivazione (limitata a rinvio alla sentenza di primo grado), censura della valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia (tra cui il figlio del capo-clan che avrebbe escluso l'appartenenza del ricorrente), irrilevanza e confusione delle conversazioni intercettate prive di riscontri, e contestazione della quantificazione della pena ritenuta basata su criteri soggettivi/metagiuridici.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la difesa ha semplicemente riproposto le doglianze già svolte in appello senza confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e ha chiesto una valutazione di merito (vietata in Cassazione). Anche le doglianze sulla pena sono ritenute generiche e irrilevanti, soprattutto perché la pena è stata inflitta al minimo edittale. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile "S.O.S. Impresa rete per la legalità" liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per sostenere l'assenza di esenzione da colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; usata come parametro giurisprudenziale per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 592, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che impone all'imputato soccombente la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio; applicata per liquidare le spese a favore della parte civile "S.O.S. Impresa rete per la legalità".

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare i fatti o rivalutare la prova: i motivi che si limitano a riproporre l'appello senza indicare vizi di diritto o vizi logici della motivazione sono inammissibili.
  • Le censure generiche sulla credibilità dei collaboratori di giustizia o sull'interpretazione delle intercettazioni devono evidenziare specifici vizi logicamente apprezzabili o profili di illegittimità procedurale per poter essere esaminate in Cassazione; la mera contraddizione o dissenso valutativo non basta.
  • Quando la pena è fissata nel minimo edittale il giudice può non entrare in una motivazione particolarmente approfondita sul quantum, rendendo meno efficace in sede di cassazione un generico rimprovero sulla quantificazione.
  • Chi propone ricorso inammissibile può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; inoltre l'imputato soccombente è obbligato a rifondere le spese della parte civile ai sensi dell'art. 592, comma 4, c.p.p.
  • Per avere successo in Cassazione è fondamentale formulare doglianze circostanziate che indichino errori di diritto, contraddizioni logiche nella motivazione o violazioni di norme processuali, non semplici richieste di rivalutazione del materiale probatorio.

Testo integrale

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