Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40211/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza affrontarne i motivi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, somma commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per danneggiamento aggravato, già confermata in appello, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per danneggiamento aggravato. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché proposto direttamente dalla parte personalmente, in un momento successivo alla modifica dell'art. 613 c.p.p. che richiede l'ausilio di un difensore abilitato. La Corte ha quindi rilevato un difetto di legittimazione processuale del ricorrente alla proposizione personale dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha escluso la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere presentata con il ministero di un difensore.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che rende inammissibile il ricorso personale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma richiede la sottoscrizione e la presentazione da parte di un difensore abilitato.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra una causa di inammissibilità processuale che preclude l'esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione deve disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.