Cassazione Penale, Ordinanza n. 34142/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza l'intervento del difensore abilitato richiesto dall'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità fosse ascrivibile alla parte ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Il testo non indica i fatti di merito né il reato contestato, ma specifica che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione. La Corte ha quindi rilevato un vizio formale del ricorso, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ossia condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la sottoscrizione personale dell'imputato integra causa di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore munito di abilitazione al patrocinio in cassazione, è inammissibile per difetto di una valida sottoscrizione.
- L'inammissibilità del ricorso per un vizio imputabile al ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Quando la decisione di legittimità si fonda esclusivamente su un vizio formale del ricorso, la Corte non entra nel merito della sentenza impugnata.
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