Cassazione Penale, Sentenza n. 2097/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/06/2024 del Tribunale di Trani che aveva rigettato gli appelli promossi dalle società contro i provvedimenti del GIP che avevano respinto le istanze di declaratoria di nullità e di revoca del sequestro preventivo disposti in varie date (16/10/2023, 01/12/2023, 22/12/2023, 02/01/2024). Le società chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione dei ricorsi, con ordinanza del GIP del Tribunale di Trani del 10/07/2024 i sequestri e le quote societarie sono stati revocati e dissequestrati; i rappresentanti societari hanno quindi rinunciato ai ricorsi. La Corte ha ritenuto che l'interesse concreto ed attuale alla decisione sia venuto meno e ha dichiarato l'inammissibilità. Non sono state disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Per proporre ricorso il soggetto legittimato deve avere un interesse concreto ed attuale che persista fino al momento della decisione; l'utile finale del giudizio deve essere idoneo ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U e sezioni semplici citate)
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017; altre pronunce citate nella motivazione
Conferma che la sopravvenuta carenza d'interesse determina l'inammissibilità del ricorso e che tale situazione non configura soccombenza, impedendo la condanna alle spese o l'applicazione di sanzioni pecuniarie quando il motivo dell'impugnazione sia venuto meno
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, il provvedimento impugnato perde gli effetti che ne giustificavano l'impugnazione (es. revoca del sequestro e dissequestro dei beni), viene meno l'interesse concreto ed attuale e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- L'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione: la valutazione dell'interesse si concentra sull'idoneità del risultato del giudizio ad eliminare la situazione pregiudizievole
- La rinuncia formale al ricorso da parte dei legali rappresentanti comporta, salvo casi particolari, la declaratoria di inammissibilità quando l'interesse sia venuto meno
- La sopravvenuta carenza d'interesse non implica automaticamente responsabilità per spese processuali o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, secondo costante giurisprudenza di legittimità
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente deve dimostrare che l'esito del giudizio può ancora rimuovere un pregiudizio concreto e attuale; altrimenti il giudice non entrerà nel merito
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