Ordinanza n. 11154/2026 - Roma, Sezione 1
per la correzione della sentenza n. 267/2023 pronunciata dalla Sezione nel giudizio NRG. 7968/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura di selezione per il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e contro la graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressata)
Prevale il privato
La controversia
L'istante ha chiesto la correzione della sentenza n. 267/2023 per due profili: l'omessa indicazione della propria costituzione in giudizio nell'epigrafe e l'omessa condanna del ricorrente originario alla rifusione delle spese di lite anche in suo favore. La richiesta relativa alle spese è stata prospettata come correzione di errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza. Ha ritenuto che l'omessa indicazione della costituzione dell'istante nell'epigrafe fosse correggibile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto la sostituzione dell'indicazione secondo cui entrambe le candidate controinteressate non erano costituite con la formula che dà atto della costituzione in giudizio dell'istante tramite difensore, mantenendo l'indicazione di non costituzione dell'altra candidata. Ha invece respinto la richiesta di integrazione della condanna alle spese, ritenendo che essa non integrasse un errore materiale, ma un'integrazione additiva del decisum esperibile, eventualmente, con diverso rimedio processuale. Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite civili nel 2018, poiché nella sentenza non risultava previamente espressa la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente e a favore dell'istante. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per le annotazioni conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per rettificare l'epigrafe di una sentenza quando vi sia un'inesattezza oggettiva relativa all'indicazione delle parti costituite.
- L'omessa condanna alle spese di lite in favore di una parte costituita non è correggibile come mero errore materiale quando comporta un'integrazione additiva del decisum e non costituisce la rettifica di una volontà già espressa dal giudice nella motivazione o nel dispositivo.
- L'emendabilità dell'omessa pronuncia sulle spese mediante correzione presuppone che dalla sentenza emerga già la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente e in favore della parte interessata; in mancanza, occorre utilizzare un diverso rimedio processuale.
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