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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12923/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Villa Ermes deduce che la Corte di Cassazione avrebbe frainteso il motivo di impugnazione: con l'atto di appello non era stata chiesta la nullità del contratto di locazione, ma la dichiarazione di nullità della sentenza per extrapetizione. Sosteneva quindi che la Corte di Cassazione aveva errato nell'interpretare la richiesta e che tale errore avrebbe giustificato la revocazione della decisione di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato sia un'errata interpretazione o valutazione di un motivo di ricorso, cioè un 'error in iudicando' o in procedendo, non rientrante nelle ipotesi di revocazione previste per errore meramente percettivo sui fatti. Pertanto non sussistono i presupposti per la revocazione. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (Euro 2.500, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00) e gli viene dato atto della eventuale obbligatorietà del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferimento alla questione dell'omessa pronuncia su domanda di nullità in appello; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di nullità fosse una questione nuova e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione all'inammissibilità di questioni nuove introdotte in appello non dedotte in primo grado.

  • art. 36 legge n. 392/1978

    Principio che il locatore può agire contro il cedente solo in presenza dell'inadempimento del cessionario; la Corte territoriale aveva fondato anche su questa norma la sua decisione di primo grado.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per spiegare che la revocazione è ammessa solo per errori di percezione dei fatti; la valutazione o interpretazione di un motivo di ricorso non costituisce un 'fatto' ai sensi di tale norma.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamata per distinguere le ipotesi di vizio impugnatorio (error in procedendo/in iudicando) dalle ipotesi di revocazione per errore meramente percettivo, escludendo che le prime siano sanabili tramite revocazione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater, introdotto dalla l. n. 228/2012)

    Riferimento alla normativa sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito) e art. 16, comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e del difensore, per le previsioni temporanee sulle udienze.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa molto limitatamente: è possibile solo per errori meramente percettivi sui fatti (errore di fatto), non per errori di valutazione giuridica o di interpretazione degli atti.
  • Un motivo di ricorso che non è mai stato formulato in primo grado e viene proposto per la prima volta in appello può essere considerato nuovo e quindi inammissibile ai sensi delle norme processuali (art. 345 c.p.c.).
  • La qualificazione di una censura come richiesta di nullità della sentenza (extrapetizione) anziché di nullità del contratto richiede chiarezza nell'atto di impugnazione: il rimedio processuale si valuta in base al contenuto effettivo del motivo e non a interpretazioni successive che sostituiscano la domanda originaria.
  • Errori nella lettura o nella valutazione delle argomentazioni di un ricorrente da parte della Corte non costituiscono di per sé motivo di revocazione; tali profili possono eventualmente essere sollevati mediante altri mezzi di impugnazione quando ammissibili, ma non tramite la revocazione per errore di fatto.

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