Cassazione Civile, Ordinanza n. 03033/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale che operava nel settore vivaistico. In sede di reclamo e poi di giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto che l'attività prevalente fosse commerciale e non agricola, valorizzando il maggior peso delle attività di acquisto e vendita rispetto alla diretta produzione. Il ricorrente ha quindi promosso revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. deducendo che la questione della prevalenza dell'attività agricola sarebbe già coperta da giudicato interno e comunque emergerebbe chiaramente dagli atti e dalle risultanze istruttorie, sicché la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore di fatto. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: primo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 51 e 158 c.p.c. perché due componenti del collegio avevano già partecipato alla decisione oggetto di revocazione, con asserita violazione dell'obbligo di astensione; secondo, violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la sentenza avrebbe escluso erroneamente l'errore di fatto revocatorio, nonostante il dedotto giudicato interno e le risultanze di causa circa la prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la partecipazione al collegio di magistrati già componenti del precedente collegio non determina, di per sé, nullità della sentenza di revocazione; in caso di astensione obbligatoria, la parte deve far valere la causa di incompatibilità con tempestiva ricusazione, e comunque nel giudizio di revocazione non sussiste incompatibilità a decidere quando non sia dedotto dolo del giudice. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché l'asserita violazione del giudicato interno non integra errore di fatto revocatorio, trattandosi di errore di diritto; inoltre la censura, in sostanza, investiva la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo; non è configurabile quando la doglianza riguarda l'interpretazione del giudicato o la valutazione delle prove, che appartengono al piano del diritto o del merito.
La dedotta violazione dell'obbligo di astensione non può essere fatta valere come nullità della sentenza se la parte non abbia tempestivamente proposto ricusazione nei modi previsti.
La causa di incompatibilità del giudice deve essere fatta valere con istanza di ricusazione tempestiva e rituale.
nullità della sentenza per inosservanza delle norme sulla costituzione del giudice
La Corte esclude che, nel caso descritto, la partecipazione al collegio di giudici già intervenuti nel precedente giudizio determini nullità della sentenza di revocazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura non è stata accolta perché il vizio denunciato non atteneva a una vera violazione di legge, ma alla qualificazione dell'errore dedotto e alla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le doglianze formulate come nullità non sono state ritenute fondate, poiché la partecipazione dei magistrati al precedente collegio non integra, nel caso esaminato, un vizio di costituzione del giudice.
Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili per contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice, quando sia dedotta in relazione a una causa prevista dalla legge, deve essere fatta valere con tempestiva ricusazione; in mancanza, non può essere poi invocata come motivo di nullità della sentenza.
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non è configurabile errore revocatorio quando la censura investe l'interpretazione del giudicato o la valutazione delle prove: tali profili appartengono rispettivamente al diritto e al merito, non all'errore percettivo.
- L'errore nell'apprezzamento dell'esistenza o del contenuto del giudicato integra un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- La scelta del materiale probatorio e il diverso peso attribuito alle singole fonti di prova rientrano nel potere del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
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