Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27950/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) censura della motivazione della sentenza di appello che avrebbe fatto riferimento a un presunto errore materiale della sentenza civile della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione circa la data di una transazione tra società, con conseguente errata valutazione del presupposto oggettivo di fallibilità (attivo patrimoniale nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento superiore a €300.000,00); (2) omessa e/o erronea valutazione delle prove a dimostrazione dell'errore materiale di fatto della sentenza civile, con dedotta rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, nel processo penale per reati di bancarotta, il giudice non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento in ordine ai presupposti oggettivi di fallibilità (stato di insolvenza e presupposti soggettivi) richiamando orientamento delle Sezioni Unite. Per tale motivo i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., essendo l'inammissibilità evidente e non scusabile. Sentenza resa in Roma il 18 maggio 2023.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 e seguenti

    Richiamata per indicare il quadro normativo dei reati di bancarotta: la Corte sottolinea che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento in merito ai presupposti oggettivi di fallibilità regolati dalla normativa fallimentare

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    richiamato nel testo come limite alla riproduzione integrale dei motivi nel ricorso

    Norma che disciplina i limiti di sviluppo del ricorso per cassazione; qui usata per indicare i limiti entro cui sono stati esposti i motivi

  • art. 616 cod.proc.pen.

    richiamato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

    Consente la condanna per propaganda di atti processuali manifestamente infondati o per ricorsi evidentemente inammissibili: la Corte lo ha applicato per sanzionare l'inammissibilità palese del ricorso

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite): Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 Rv. 239398

    Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 Rv. 239398 - 01

    Precedente richiamato per il principio secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità; impedisce la trasformazione del giudizio penale in una impugnazione della sentenza civile

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    richiamata nel motivare la responsabilità del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità

    Citata in relazione al principio che l'evidente infondatezza o inammissibilità di impugnazioni non esime il ricorrente da colpa nella determinazione delle spese e delle sanzioni

Massime di principio

  • Il giudice penale, nei processi per reati connessi al fallimento (es. bancarotta), non può riesaminare i giudizi civili che hanno dichiarato il fallimento in ordine ai presupposti di fallibilità: contestare la sussistenza dello stato di insolvenza stabilito con sentenza civile non è ammissibile nel processo penale.
  • Se il proprio ragionamento difensivo si fonda su un presunto errore di una sentenza civile (es. data di una transazione che inciderebbe sul computo dell'attivo), la via corretta è agire nel processo civile (impugnazione, revocazione, ecc.), non formulare motivi penali che di fatto impugnano la decisione civile.
  • In cassazione penale i motivi devono prospettare questioni di diritto o vizi propri del processo penale; deduzioni che consistono in una valutazione civile dei fatti o in una ricostruzione della prova già oggetto di decisione civile sono generalmente inammissibili.
  • Gli avvocati devono valutare il rischio di sanzioni ex art. 616 cod.proc.pen. per ricorsi chiaramente inammissibili: la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è evidente.
  • Quando si ritiene di possedere nuova prova o un palese vizio materiale della decisione civile che incide su responsabilità penali, conviene preliminarmente tentare i rimedi nel giudizio civile o, se esistono, indicare profili di nullità o vizio giurisdizionale che rendano la decisione civile non opponibile alla fase penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.