Ordinanza n. 3308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva definito il ricorso contro un provvedimento comunale gravoso incidente sullo svolgimento dell’attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L’operatore commerciale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana, chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia. Dal testo emergono questioni giuridiche delicate, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito, nonché la contestazione dell’omissione, da parte del Comune, delle garanzie partecipative nei confronti dell’operatore destinatario di un provvedimento gravoso. Il provvedimento comunale riguardava la violazione di una prescrizione regolamentare e produceva l’interruzione dell’attività commerciale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. Quanto al fumus boni iuris, ha valorizzato un recente precedente della Sezione relativo a una fattispecie analoga e, in via cautelare, l’omissione delle garanzie partecipative da parte del Comune nei confronti dell’operatore colpito dal provvedimento gravoso. Il Collegio ha precisato che le questioni giuridiche saranno approfondite nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto rilevante che l’interruzione dell’attività commerciale comportasse il venir meno della fonte di sostentamento dell’appellante. La sospensione è stata concessa fermo restando l’obbligo dell’appellante di non commettere ulteriori violazioni della prescrizione regolamentare, così da non ledere ulteriormente l’interesse pubblico al decoro della città e alla fruizione degli spazi pubblici. La discussione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi entro il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante
La norma costituisce la base processuale per la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando il fumus boni iuris risulti, in via sommaria, da un precedente giurisprudenziale relativo a una fattispecie analoga e dall’omessa partecipazione procedimentale del destinatario di un provvedimento amministrativo gravoso, ferma la necessità di approfondire le questioni nel merito.
- Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio che l’immediata esecuzione del provvedimento o della sentenza determini l’interruzione dell’attività commerciale del privato e la perdita della sua fonte di sostentamento.
- La tutela cautelare può essere modulata subordinando la sospensione all’obbligo del beneficiario di non incorrere in ulteriori violazioni della prescrizione regolamentare, al fine di bilanciare la posizione privata con l’interesse pubblico al decoro urbano e alla fruizione degli spazi pubblici.
- La presenza di un interesse pubblico da salvaguardare non impedisce la sospensione cautelare quando il pregiudizio economico e personale derivante dall’interruzione dell’attività commerciale sia grave e il fumus sia sostenuto da criticità partecipative dell’azione amministrativa.
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