Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31779/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società aveva agito in ripetizione di indebito davanti al tribunale, contestando su un rapporto di conto corrente bancario l'applicazione di anatocismo, di tassi di interesse ritenuti non validamente pattuiti e di commissioni di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio. In appello la società aveva sostenuto che, in mancanza di produzione del contratto di conto corrente, il consulente avrebbe dovuto applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e non i tassi desumibili dagli estratti conto, nonché aveva contestato la correttezza di una delle consulenze espletate. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 1283, 1284 e 1460 c.c. per avere la sentenza avallato conteggi fondati su tassi ultralegali e capitalizzazione; violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 191, 195 e 196 c.p.c. per aver preferito una CTU senza disporne una nuova; violazione della disciplina sulla capitalizzazione degli interessi e della delibera CICR del 9 febbraio 2000; nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello; vizio motivazionale per contrasto tra il richiamo all'art. 117 TUB e la conferma dei conteggi del CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo: ha osservato che, accertata l'assenza del contratto e quindi l'indeterminatezza dei tassi, doveva applicarsi il meccanismo sostitutivo dell'art. 117, comma 7, TUB, incompatibile con la valorizzazione dei tassi convenzionali indicati negli estratti conto; ha inoltre precisato che le contestazioni critiche alla CTU, quando non introducano nuovi fatti o domande ma mirino a contestarne attendibilità e valutazione, possono essere formulate anche in appello e non sono soggette alla preclusione dell'art. 157, comma 2, c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la corte territoriale, pur richiamando l'art. 117, comma 7, TUB per l'assenza di pattuizione scritta, ha poi confermato i conteggi del CTU basati sui tassi emergenti dagli estratti conto, operazione ritenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con la disciplina sostitutiva applicabile in mancanza del contratto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale in relazione ai criteri di calcolo degli interessi e alla valutazione della consulenza tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del contenuto minimo della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per censurare il vizio motivazionale e l'omesso esame di un fatto storico, ma la Corte ha ricondotto la doglianza a una questione di violazione di legge.

  • art. 117, commi 6 e 7, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    In mancanza del contratto scritto e quindi di valide pattuizioni sugli interessi, deve operare il meccanismo sostitutivo previsto dalla norma; non possono essere valorizzati tassi convenzionali desumibili solo dagli estratti conto.

  • art. 1283 c.c.

    È stato invocato come norma sulla capitalizzazione degli interessi nel contestare la correttezza dei conteggi bancari.

  • art. 1284 c.c.

    È stato invocato in relazione alla misura e determinazione degli interessi applicabili.

  • art. 1460 c.c.

    È stato richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica applicazione da parte della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato per lamentare un errato riparto dell'onere probatorio nella ricostruzione del rapporto bancario.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione delle prove e della CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione delle prove e della CTU.

  • art. 191 c.p.c.

    È stato richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione della consulenza tecnica.

  • art. 195 c.p.c.

    È stato richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione della consulenza tecnica.

  • art. 196 c.p.c.

    È stato richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione della consulenza tecnica.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha escluso che le contestazioni critiche alla CTU fossero soggette a tale preclusione, distinguendo tra nullità del procedimento peritale e mere difese critiche sull'attendibilità delle risultanze.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 342 c.p.c.

    È stato richiamato nel contesto della censura sulla formulazione e sulla trattazione dei motivi di appello.

  • art. 7 della Delibera CICR 9 febbraio 2000

    È stato invocato per contestare la capitalizzazione degli interessi e la sua applicazione nei conteggi bancari.

Massime di principio

  • Quando in un rapporto bancario il contratto scritto non sia stato prodotto e, quindi, i tassi di interesse risultino non validamente pattuiti o indeterminati, il giudice deve applicare il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB; non è consentito fondare la ricostruzione del rapporto su tassi convenzionali ricavati soltanto dagli estratti conto.
  • La valorizzazione di estratti conto che riportino tassi ultralegali non può surrogare l'assenza di una valida pattuizione scritta degli interessi quando la legge imponga un tasso sostitutivo per difetto di forma.
  • Le contestazioni che attengono alla correttezza, attendibilità o valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio costituiscono difese critiche e possono essere svolte anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove; esse non coincidono con le nullità del procedimento peritale soggette alla preclusione dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
  • Se la motivazione di merito afferma un principio di diritto applicabile al rapporto ma poi conferma conteggi del consulente incompatibili con quel principio, la sentenza è viziata per incoerenza logico-giuridica e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.