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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05292/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento esecutivo il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 21 febbraio 2022, ha revocato due statuizioni con cui in precedenza era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio del procedimento, contestando in sostanza la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione che aveva portato alla revoca e, quindi, la sussistenza del contraddittorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la notificazione era stata regolarmente eseguita previa dichiarazione di irreperibilità del condannato e che in sede esecutiva non si applica la disciplina dell'assenza propria della fase di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, nel procedimento di esecuzione, la notificazione dell'atto introduttivo dell'incidente esecutivo era stata correttamente effettuata previa dichiarazione di irreperibilità del condannato e che non era configurabile alcuna violazione del contraddittorio per mancata applicazione della disciplina dell'assenza, riservata alla fase dibattimentale di cognizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escluderne la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • disciplina dell'assenza nel processo penale

    non si applica alla sede esecutiva, essendo prevista per la fase di cognizione

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, la notificazione dell'atto introduttivo dell'incidente esecutivo è valida se eseguita secondo le forme previste, anche in presenza di dichiarazione di irreperibilità del condannato.
  • La disciplina processuale dell'assenza, propria della fase di cognizione, non si estende automaticamente alla fase esecutiva; pertanto non può essere invocata per dedurre una violazione del contraddittorio nell'incidente di esecuzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato su motivi manifestamente infondati in relazione a questioni che trovano una risposta univoca nel regime processuale applicabile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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