Cassazione Penale, Sentenza n. 26142/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva riformato la decisione del GIP di Trani che aveva respinto la richiesta di misura cautelare. Il punto centrale del ricorso era il presunto difetto di motivazione: il difensore sosteneva che il Tribunale per il riesame non aveva chiarito se per rendere utilizzabili atti investigativi allegati alla richiesta di misura fosse necessario che tali atti fossero espressamente richiamati nella richiesta stessa o se fosse sufficiente la loro mera allegazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 291 c.p.p. non impone la trascrizione o il richiamo puntuale del materiale investigativo nella richiesta cautelare, ma richiede l'indicazione degli elementi di indagine e l'allegazione degli atti su cui la richiesta si fonda. La Corte ha confermato che il Tribunale per il riesame ha analiticamente valutato gli atti allegati, ha riscontrato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e ha quindi legittimamente applicato la misura degli arresti domiciliari a Lavolpicella, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero; la norma richiede l'indicazione degli elementi di indagine e l'allegazione degli atti su cui si fonda la richiesta, non la trascrizione integrale o il richiamo puntuale di tutto il materiale investigativo nella richiesta stessa.
Definisce le condizioni e i presupposti per l'adozione della misura (gravi indizi e esigenze cautelari); il giudice dell'impugnazione verifica l'integrale sussistenza di tali condizioni.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti di cancelleria da porre in essere a seguito del provvedimento; qui richiamato per le incombenze esecutive del provvedimento cassato o confermato.
Sez. F, n. 34201 del 25/08/2009 (Trovato) Rv. 244905
Affermata la distinzione tra l'obbligo dell'allegazione degli atti nella domanda cautelare e l'obbligo di motivazione, che grava sul giudice che decide sulla misura; la richiesta del PM può non contenere una motivazione analitica prevista per il giudice.
Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019 (PMT c/Romano Calogero) Rv. 277205
Il tribunale per il riesame ha gli stessi poteri del giudice della cautela e può procedere a una verifica integrale delle condizioni per l'adozione della misura, rivedendo criticamente il giudizio del primo giudice.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può allegare atti investigativi alla richiesta di misura cautelare senza doverli trascrivere integralmente o richiamare punto per punto nella motivazione della richiesta; è però necessario che gli elementi essenziali emergano dagli atti allegati.
- La motivazione analitica e puntuale è un obbligo del giudice che decide sulla misura e non del PM che presenta la richiesta; il giudice deve valutare gli atti allegati e spiegare le ragioni della propria decisione.
- Il tribunale per il riesame ha piena cognizione e può sostituirsi al giudice della cautela nella valutazione dei presupposti della misura (art. 292 c.p.p.), procedendo a verifica integrale degli elementi di prova allegati.
- Una doglianza in cassazione fondata su argomenti manifestamente infondati (es. l'obbligo formale di richiamare esplicitamente ogni atto nella richiesta) è destinata a essere rigettata e non obbliga il giudice a motivare specificamente su tale punto.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: (a) contestare concretamente quali elementi manchino e perché privano la richiesta di valutabilità; (b) chiedere comunque alla cognizione di merito che il giudice esamini gli atti allegati; (c) segnalare in primo grado eventuali vizi formali od omissioni specifiche nella richiesta cautelare.
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