Cassazione Penale, Ordinanza n. 40014/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne aveva confermato la responsabilità per avere omesso di indicare, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, redditi derivanti da vincite di gioco per euro 46.418,06. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, sostenendo che tali somme non dovevano essere indicate. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, assumendo di non sapere di dover dichiarare quei redditi. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittima applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., per asserita mancanza di motivazione sulla maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'omessa indicazione delle vincite di gioco nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integra il reato contestato, poiché tali somme concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare. Ha inoltre escluso il vizio sull'elemento soggettivo, osservando che la stessa difesa aveva prospettato un errore di diritto sulla legge extrapenale, profilo coerente con il dolo secondo la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: in appello era stata dedotta una questione diversa sulla necessità di una preventiva dichiarazione di recidiva, già risolta in senso contrario dalle Sezioni Unite; inoltre la motivazione sulla recidiva è stata ritenuta congrua alla luce dei tre precedenti penali dell'imputato e della valutazione di maggiore pericolosità. Seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26
Integra il reato l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, delle vincite di gioco rilevanti ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare.
art. 2, comma 6, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26
Le somme derivanti da vincite di gioco, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare.
La recidiva può essere applicata anche senza una preliminare dichiarazione formale, ove il giudice motivi sulla maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali e dalle caratteristiche del nuovo reato.
Massime di principio
- Nel reato di indebita percezione o falsa autodichiarazione collegata al reddito di cittadinanza, le vincite di gioco devono essere considerate nella determinazione del reddito familiare se normativamente rilevanti ai fini fiscali; la loro omissione nell'autodichiarazione può integrare il reato.
- Ai fini del dolo nei reati fondati su dichiarazioni mendaci o incomplete relative a requisiti extrapenali, l'errore sulla norma extrapenale non esclude automaticamente la responsabilità, se la motivazione del giudice di merito consente di ritenere la consapevolezza dell'obbligo dichiarativo.
- La recidiva può essere applicata senza necessità di una previa e formale dichiarazione, purché il giudice dia una motivazione, anche sintetica ma congrua, sulla maggiore pericolosità del reo, valorizzando i precedenti penali e la natura del nuovo reato.
- In cassazione, il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che deduce una questione diversa da quella effettivamente devoluta è inammissibile.
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