Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2698/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 381/2025 emessa dal Tribunale Civile di Pavia sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Pavia che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 381/2025 del Tribunale civile di Pavia, sezione lavoro, notificata al Ministero il 13 giugno 2025 con richiesta di adempimento. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito e, prima della camera di consiglio, ha documentato l'accredito delle somme sulla carta docente in data 15 aprile 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dalla notificazione della sentenza erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il Ministero integralmente adempiuto all'obbligo risultante dal giudicato mediante l'accredito dei 2.000 euro dovuti sulla carta docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
  • L'integrale adempimento dell'Amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a controversie seriali e prive di specifiche questioni fattuali o giuridiche, l'entità delle spese può essere liquidata tenendo conto del limitato impegno professionale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.