Sentenza n. 2698/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 381/2025 emessa dal Tribunale Civile di Pavia sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Pavia che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 381/2025 del Tribunale civile di Pavia, sezione lavoro, notificata al Ministero il 13 giugno 2025 con richiesta di adempimento. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito e, prima della camera di consiglio, ha documentato l'accredito delle somme sulla carta docente in data 15 aprile 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dalla notificazione della sentenza erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il Ministero integralmente adempiuto all'obbligo risultante dal giudicato mediante l'accredito dei 2.000 euro dovuti sulla carta docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- L'integrale adempimento dell'Amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a controversie seriali e prive di specifiche questioni fattuali o giuridiche, l'entità delle spese può essere liquidata tenendo conto del limitato impegno professionale richiesto.
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