Cassazione Civile, Ordinanza n. 15395/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa e il Tribunale di Roma lo aveva ammesso al passivo in chirografo per un credito di euro 4.183.135,00, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. Il ricorrente ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., perché la compensazione era stata disposta in assenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla legge. In particolare, il Tribunale aveva motivato la compensazione osservando che l'ammissione del credito in sede sommaria non era tecnicamente possibile e che era stata necessaria un'istruttoria a cognizione piena; secondo il ricorrente, tale ragione non integrava un valido presupposto normativo per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla regolazione delle spese e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione perché provveda nuovamente sulle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non individuasse un elemento peculiare della controversia, ma si risolvesse in un automatismo legato alla natura della procedura concorsuale e alla necessità di istruttoria, dunque in una ragione non idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione totale o parziale delle spese richiede una motivazione che indichi ragioni effettivamente gravi ed eccezionali, inerenti alla specificità della controversia; non sono sufficienti giustificazioni illogiche, erronee o meramente automatiche.
La regola di base resta quella della soccombenza nella liquidazione delle spese; la deroga per compensazione va applicata solo nei casi consentiti dalla legge.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. è legittima solo se sorretta da ragioni realmente gravi ed eccezionali, specifiche della singola controversia e non riducibili a formule astratte o automatismi.
- Una motivazione che giustifichi la compensazione delle spese con la sola necessità di istruttoria o con la natura sommaria della fase processuale non integra, di per sé, il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni.
- Se il giudice di merito compensa le spese in base a una ragione non riconducibile ai presupposti di legge, la statuizione viola l'art. 92, comma 2, c.p.c. ed è censurabile in cassazione.
- Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce la regola generale; la compensazione rappresenta un'eccezione da motivare in modo coerente e non meramente apparente.
Come è indicizzato
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