Ordinanza n. 728/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS- notificato in data 23.1.2026, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la revoca dell'assegnazione temporanea e dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, a far data dal 25.2.2026, con contestuale ordine di rientro presso l'ente di appartenenza (Reggimento Genova Cavalleria in Palmanova); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, ove occorra, le clausole del bando di concorso per l'ammissione al 26° corso di formazione basico per Sergenti dell'Esercito, se interpretate in senso ostativo al mantenimento dei benefici in parola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'assegnazione temporanea e dei benefici ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, con ordine di rientro presso l'ente di appartenenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la revoca, a decorrere dal 25 febbraio 2026, dell'assegnazione temporanea e dei benefici connessi all'assistenza familiare, ordinando il rientro presso il Reggimento di appartenenza. Ha contestato anche gli atti presupposti, consequenziali e, ove occorra, le clausole del bando di concorso per l'ammissione al 26° corso di formazione basico per Sergenti dell'Esercito, ove interpretate come ostative al mantenimento dei benefici. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure non fossero adeguatamente supportate, considerando che la partecipazione al corso-concorso implicava un consenso preventivo alla possibile assegnazione, o prima assegnazione, nel nuovo ruolo di Sergente. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'indispensabilità e l'esclusività dell'apporto assistenziale del ricorrente poiché in loco era presente un altro figlio idoneo a garantire assistenza alternativa ai congiunti. Ha inoltre rilevato che la sede di Maddaloni presentava una situazione ottimale di alimentazione della posizione organica di Assistente ai Comandi, con sei unità previste e sette effettive, incluso il ricorrente, e che il ricorrente aveva indicato Capua e Roma come sedi di gradito reimpiego. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dei benefici assistenziali e dell'assegnazione temporanea invocati dal militare; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, non dimostrati i presupposti per la loro conservazione a fronte della nuova assegnazione nel ruolo di Sergente.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la partecipazione a un corso-concorso destinato all'accesso a un nuovo ruolo può essere valutata come comportamento incompatibile, sul piano del fumus, con la pretesa di conservare benefici collegati alla precedente assegnazione, quando essa comporti l'accettazione preventiva di una nuova assegnazione o prima assegnazione.
- Ai fini del periculum in mora connesso alla revoca di benefici assistenziali ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, la presenza di un altro familiare in loco, concretamente idoneo a prestare assistenza, può escludere il carattere indispensabile ed esclusivo dell'apporto del beneficiario.
- Nella valutazione cautelare relativa all'impiego del personale militare, la situazione di organico della sede di destinazione e l'eventuale indicazione, da parte dell'interessato, di sedi alternative di reimpiego costituiscono elementi rilevanti per apprezzare l'attualità e la gravità del pregiudizio dedotto.
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