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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29964/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata in relazione a un fatto concernente la mancata restituzione o il mancato rispetto del vincolo su un ciclomotore sottoposto a sequestro. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) un vizio processuale per omessa notifica delle conclusioni del Procuratore Generale; 2) l'insussistenza del reato per la mancata sottoscrizione del verbale di affidamento del bene sequestrato; 3) ulteriori censure analoghe, già prospettate in appello. La Corte ha rilevato che tali motivi erano generici, confutativi e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Quanto al profilo sostanziale, ha evidenziato che il reato contestato può essere commesso non solo dal custode, ma anche dal proprietario del bene, quando non vi sia affidamento in custodia ma sia comunque consapevole del vincolo di sequestro. Il secondo motivo è stato ritenuto nuovo in cassazione e, in ogni caso, manifestamente infondato, perché dagli atti risultava che il ciclomotore era stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Il reato può essere commesso non solo dal custode del bene, ma anche dal proprietario che, pur non avendolo ricevuto in custodia, sia consapevole del vincolo apposto al bene sequestrato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia colposamente determinato la causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già dedotte e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili perché generiche e meramente confutative.
  • In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta motivi nuovi, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; la novità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • Ai fini della responsabilità per il reato relativo alla sottrazione o violazione del vincolo su cosa sequestrata, la qualità di custode non è esclusiva: può risponderne anche il proprietario del bene, se consapevole del sequestro e del relativo vincolo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa dell'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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