Cassazione Penale, Ordinanza n. 18007/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Oristano a 7 anni e 4 mesi di reclusione e 42.000 euro di multa, oltre alla confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato. L'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 133 c.p., censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il beneficio ritenendo che l'intervento dei Carabinieri fosse stato richiesto non dall'imputato ma da una terza persona; il ricorrente sosteneva invece di essere stato lui a chiamare i Carabinieri, richiamando le proprie dichiarazioni e alcune intercettazioni, e invocava, a sostegno delle attenuanti, la quasi incensuratezza, la scarsa scolarità e uno stile di vita dedito al lavoro e alla famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito nel valutare tale beneficio esercita un apprezzamento di fatto sindacabile solo se non contraddittorio o manifestamente illogico. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata sufficiente: il ricorrente non aveva adeguatamente contrastato gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito, in particolare la gravità del fatto desunta dall'ingente quantità di cocaina sequestrata e dalle modalità particolarmente accorte di occultamento. Conseguentemente, è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa quale norma delle attenuanti, ma la Corte non ne affronta un'applicazione autonoma; la censura è trattata come doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
costituisce il parametro di valutazione del giudice di merito per la concessione o esclusione delle attenuanti generiche; è sufficiente che la motivazione dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di una causa di esclusione della colpa.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che il pagamento alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito formula un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e richiama gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Per negare le attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa: è sufficiente valorizzare uno o più elementi ritenuti prevalenti e idonei a sorreggere il diniego.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, anche un solo elemento relativo alla personalità dell'imputato o alla gravità e modalità del fatto può essere sufficiente, ove ritenuto decisivo dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa lettura del materiale fattuale, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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