Cassazione Penale, Sentenza n. 13456/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva confermato il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità con il regime carcerario. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale si era basato su una perizia svolta in altro procedimento anziché disporre una nuova perizia nel presente fascicolo, ritenendo inadeguata l'utilizzazione di accertamenti compiuti in diverso procedimento e depositati alcuni mesi prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse basato la decisione su accertamenti medici completi e recenti (analisi documentazione medica, colloquio con il sanitario curante e visita del periziando) anche se svolti in altro procedimento, e che il ricorrente non avesse documentato cambiamenti clinici successivi o contestato nel merito la perizia. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso e, in caso di manifesta infondatezza, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle ammende; la somma può essere determinata equitativamente dal Collegio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di cancelleria da eseguire quando dal provvedimento di cassazione non deriva la remissione in libertà del detenuto (formalità per la prosecuzione della detenzione).
Massime di principio
- Una perizia sanitaria valida ai fini del giudizio di compatibilità con il regime carcerario può essere utilizzata anche se è stata svolta in altro procedimento, purché sia recente, completa e comprenda analisi documentale, colloquio con il sanitario e visita del periziando.
- Il vincolo di rinvio è rispettato se al momento del nuovo giudizio esistono accertamenti idonei e attuali; non è obbligatorio ripetere la perizia nello stesso fascicolo se quella disponibile risponde ai requisiti di completezza e attualità.
- Il ricorrente che contesta l'uso di una perizia deve documentare specificamente cambiamenti della situazione clinica o vizi dell'accertamento per giustificare la richiesta di nuovi accertamenti; mere obiezioni generiche sono insufficienti.
- Impugnare in Cassazione senza avere precedentemente dedotto e documentato gli specifici rilievi sull'accertamento peritale dinanzi al giudice del rinvio espone al rischio di declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando dal provvedimento non deriva la remissione in libertà, la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti per garantire la prosecuzione della misura cautelare.
Testo integrale
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