Cassazione Civile, Ordinanza n. 18270/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi pendenti davanti al Tribunale di Catanzaro: il primo promosso dal Comune per impugnare le delibere di approvazione dei bilanci 2018-2020 della società Leonia s.p.a. in liquidazione; il secondo per contestare la legittimità della vendita coattiva ex art. 2344 c.c. di una parte delle azioni del Comune nella medesima società, disposta per asserita morosità del socio di maggioranza, con domanda di invalidità o inefficacia sia della delibera dei liquidatori che aveva deciso la vendita, sia dell’atto pubblico di vendita e degli atti prodromici. Il Tribunale, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra le cause e avendo nel secondo giudizio rilevato l’eccezione di compromesso, aveva respinto la riunione e sospeso il giudizio più antico ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: omessa o contraddittoria motivazione sulla pregiudizialità; insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i due giudizi per diversità di petitum, causa petendi e parti; illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. perché, essendo entrambe le cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice avrebbe dovuto valutare la riunione ex art. 274 c.p.c. e comunque non poteva sospendere il processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il secondo ricorso tempestivamente iscritto a ruolo e ha accolto il terzo motivo del regolamento, assorbendo gli altri due. Ha affermato che, quando due cause connesse o anche eventualmente pregiudiziali pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice non può disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., dovendo semmai fare ricorso allo strumento della riunione ex art. 274 c.p.c. o proseguire parallelamente la trattazione, salvo l’eccezione di una concreta situazione processuale che renda impossibile la sollecita definizione congiunta. Nel caso concreto, poiché entrambi i giudizi erano già pendenti davanti allo stesso ufficio e al medesimo magistrato-persona fisica, la sospensione del giudizio sulle delibere di bilancio è stata dichiarata illegittima. La Corte ha quindi accolto il ricorso e disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro, rimettendo a quest’ultimo la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
Quando più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice deve privilegiare la riunione o la trattazione congiunta; la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è il rimedio ordinario in tale situazione.
La sospensione necessaria è ammessa solo in presenza di una pregiudizialità tecnico-giuridica che richieda una decisione con efficacia di giudicato in altra causa o in presenza di un’espressa previsione di legge; non è configurabile quando le cause pendano davanti allo stesso ufficio giudiziario e sia utilizzabile la riunione.
Viene richiamato quale base della vendita coattiva delle azioni del socio moroso, oggetto di contestazione nel giudizio più recente.
È richiamato solo per osservare che l’eccezione di compromesso, se ritenuta decisiva, può portare a decisione immediata del giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l’art. 295 c.p.c.; pertanto il giudice ordinario non può sospendere il processo per la pendenza della controversia davanti agli arbitri.
È richiamato per affermare la tempestività dell’iscrizione a ruolo del secondo ricorso e, quindi, la sua ammissibilità rispetto al primo non iscritto.
Norma evocata nei motivi di ricorso in tema di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Se due cause connesse o anche pregiudiziali pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice deve normalmente evitare la sospensione necessaria e ricorrere agli strumenti di coordinamento processuale, in primo luogo la riunione delle cause.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica idonea a imporre una decisione con efficacia di giudicato e non può essere usata come rimedio generale quando la pregiudizialità può essere gestita internamente nello stesso ufficio giudiziario.
- Il conflitto logico tra possibili giudicati va prevenuto, quando possibile, mediante riunione o trattazione coordinata dei giudizi, non mediante sospensione automatica della causa pregiudicata.
- Nei rapporti tra processo ordinario e arbitrato, l’art. 295 c.p.c. non opera; la pendenza davanti agli arbitri non giustifica la sospensione necessaria del processo ordinario.
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