Ordinanza n. 149/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Reggio Emilia per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata il 5 giugno 2024, volta alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di adottare un provvedimento espresso e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo. È stata proposta anche domanda cautelare incidentale. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di legittimità ulteriori rispetto alla contestazione del silenzio-inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare perché non risultava alcuna concreta allegazione relativa al periculum in mora, requisito necessario per la concessione della misura cautelare richiesta in relazione al silenzio-inadempimento. Il rigetto riguarda la sola istanza cautelare e non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio, l'eventuale obbligo di provvedere né la domanda risarcitoria. La trattazione di merito è stata fissata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. Non vi è stata pronuncia sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; la tutela è stata negata per la mancata allegazione concreta del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare contro il silenzio-inadempimento richiede una concreta allegazione del periculum in mora; in mancanza, l'istanza cautelare deve essere respinta.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non definisce necessariamente il merito dell'azione avverso il silenzio, dell'obbligo di provvedere o della domanda risarcitoria, che restano soggetti alla successiva trattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →