Cassazione Penale, Ordinanza n. 11006/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La persona sottoposta a misura alternativa ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che le aveva revocato la detenzione domiciliare. La revoca era stata disposta in ragione di condotte ritenute incompatibili con il beneficio, consistenti nell'essere stata trovata in possesso di un'autovettura utilizzata poco prima per un omicidio, affidatale per occultarla, e nell'aver tentato di far sparire le tracce di sangue presenti nel veicolo. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente anche con riferimento alle condizioni personali della ricorrente e a un asserito travisamento della relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna. La Corte rileva però che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali già esaminati dal tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, avendo valorizzato comportamenti specifici e gravi idonei a dimostrare contatti della ricorrente con ambienti criminali, anche alla luce degli sporadici contatti mantenuti con l'U.E.P.E. Nel contempo, ha escluso che tramite il ricorso potesse sollecitarsi una diversa lettura degli elementi processuali rispetto a quella compiuta dal tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito trasformare le doglianze in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- È manifestamente infondato il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella logicamente e adeguatamente svolta dal giudice della sorveglianza.
- La revoca della detenzione domiciliare può essere sorretta da condotte specifiche e gravi incompatibili con la permanenza del beneficio, specialmente se rivelatrici di contatti con ambienti criminali.
- Quando il provvedimento impugnato è motivato in modo congruo e senza illogicità, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende.
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