Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11006/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La persona sottoposta a misura alternativa ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che le aveva revocato la detenzione domiciliare. La revoca era stata disposta in ragione di condotte ritenute incompatibili con il beneficio, consistenti nell'essere stata trovata in possesso di un'autovettura utilizzata poco prima per un omicidio, affidatale per occultarla, e nell'aver tentato di far sparire le tracce di sangue presenti nel veicolo. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente anche con riferimento alle condizioni personali della ricorrente e a un asserito travisamento della relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna. La Corte rileva però che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali già esaminati dal tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, avendo valorizzato comportamenti specifici e gravi idonei a dimostrare contatti della ricorrente con ambienti criminali, anche alla luce degli sporadici contatti mantenuti con l'U.E.P.E. Nel contempo, ha escluso che tramite il ricorso potesse sollecitarsi una diversa lettura degli elementi processuali rispetto a quella compiuta dal tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito trasformare le doglianze in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
  • È manifestamente infondato il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella logicamente e adeguatamente svolta dal giudice della sorveglianza.
  • La revoca della detenzione domiciliare può essere sorretta da condotte specifiche e gravi incompatibili con la permanenza del beneficio, specialmente se rivelatrici di contatti con ambienti criminali.
  • Quando il provvedimento impugnato è motivato in modo congruo e senza illogicità, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.