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Ordinanza

Ordinanza n. 14390/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del Decreto prot. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 19 maggio 2026, notificato il 25 maggio 2026, con il quale è stata disposta la rimozione dal grado e la cessazione del rapporto di impiego del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresi, ove occorra, il provvedimento del Comandante COMFOTER del 7 novembre 2025, la relazione finale dell'Ufficiale Inquirente del 30 dicembre 2025, il provvedimento di deferimento del 30 gennaio 2026, il verbale della Commissione di Disciplina del 4 marzo 2026 nonché della nota di diniego all'istanza di annullamento in autotutela, nonché ogni altro atto del procedimento disciplinare ovvero di ogni atro atto connesso e conseguente a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202607852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare, con conseguente cessazione del rapporto d’impiego

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 19 maggio 2026, notificato il 25 maggio 2026, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione e la cessazione del rapporto d’impiego, unitamente agli atti presupposti e connessi del procedimento disciplinare, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il TAR, rilevata d’ufficio la possibile incompetenza territoriale e dato avviso alle parti in camera di consiglio, ha esaminato esclusivamente la questione di competenza. Ha rilevato che il rapporto di pubblico impiego era cessato al momento della proposizione del ricorso e che il ricorrente risultava residente a Giugliano in Campania. Pertanto, non ha applicato il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., operante in costanza del rapporto, ma il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., con riferimento all’efficacia territoriale della res controversa.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Campania. La controversia riguarda un atto individuale di perdita del grado e cessazione del rapporto, i cui effetti diretti si esauriscono nella sfera del destinatario e, in particolare, nel luogo di sua residenza, ricadente nella circoscrizione del TAR Campania. Il giudice ha applicato il criterio dell’efficacia spaziale previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ritenendolo prevalente sul criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti dell’atto siano esclusivamente limitati all’ambito territoriale di un diverso TAR. Ha inoltre richiamato l’inderogabilità della competenza territoriale e la necessità che la competenza sia individuata sulla base di regole predeterminate. Le spese della fase sono state compensate. Non è stata esaminata la legittimità sostanziale della sanzione disciplinare né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale.

    Quando gli effetti diretti dell’atto impugnato si esauriscono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico, il criterio dell’efficacia spaziale prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il foro speciale del pubblico impiego opera nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti finché il rapporto di impiego è in essere; se il rapporto è cessato al momento della proposizione del giudizio, si applicano i criteri ordinari del comma 1.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nel quadro dei criteri legali di competenza territoriale, senza applicazione diretta nel caso concreto.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 13, comma 3, c.p.a. per escludere forme di accentramento della competenza presso il TAR Lazio oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 125 Cost.

    La logica di prossimità del criterio dell’efficacia spaziale realizza il decentramento della competenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in essere al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è già cessato, trovano applicazione i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell’autorità emanante cede a quello dell’efficacia spaziale quando l’atto amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR periferico.
  • Un provvedimento individuale di rimozione dal grado e cessazione del rapporto di impiego, riferito a un solo destinatario già cessato dal servizio, esaurisce i propri effetti diretti nel luogo riconducibile alla sfera territoriale del destinatario; la relativa controversia appartiene alla competenza del TAR territorialmente corrispondente, non necessariamente a quello della sede dell’autorità emanante.
  • La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di criteri legali predeterminati, senza che la scelta delle parti possa radicare una competenza diversa da quella stabilita dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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