Cassazione Penale, Sentenza n. 1843/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato complessivi 1.215 giorni di liberazione anticipata riconosciuti in precedenti provvedimenti, a seguito della condanna per associazione di tipo mafioso (periodo 2004-2010). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 54, terzo comma, Ord. pen.: la revoca dovrebbe colpire solo la pena in esecuzione al momento della commissione del nuovo reato, con necessità di sciogliere il cumulo per individuare quale condanna fosse in esecuzione; inoltre si censura l'omessa valutazione frazionata dei semestri di liberazione anticipata (principio di semestralizzazione) e la mancata considerazione dell'intervallo 1994-2004 in cui non sarebbe sussistita la partecipazione associativa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non abbia adeguatamente sciolto il cumulo delle pene per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del reato che ha determinato la revoca, omettendo di indicare i periodi detentivi cui ciascuna liberazione anticipata si riferiva. Ne è derivato un vizio della motivazione e del calcolo della revoca, che va riesaminata attenendosi al principio di diritto indicato.
Norme richiamate
art. 54, terzo comma, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 54, terzo comma, Ord. pen.
La revoca della liberazione anticipata per il compimento di un nuovo delitto non colposo deve essere riferita alla pena che era in esecuzione al momento della commissione del nuovo reato; se le pene sono cumulate occorre sciogliere il cumulo per identificare la pena interessata dalla revoca.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
legge 26 luglio 1975, n. 354
Quadro normativo che disciplina i benefici premiali (tra cui la liberazione anticipata) e la loro revoca per nuovi reati; interpretato in combinato disposto con l'art. 54 per la verifica della correlazione tra pena in esecuzione e commissione del nuovo reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016 (Caponnetto); Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012 (Parisi); Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005 (Grado)
La giurisprudenza stabilisce che, in presenza di cumulo di pene, va proceduto allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento del nuovo delitto e che la revoca colpisce esclusivamente la liberazione anticipata concessa in relazione a quella pena; il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo delitto non altera questo criterio (può intervenire anche dopo la scadenza della pena).
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata per un nuovo reato non colposo deve essere riferita esclusivamente alla pena che era effettivamente in esecuzione quando il nuovo reato è stato commesso.
- Se il condannato ha più pene riunite in cumulo, il giudice è tenuto a sciogliere il cumulo per individuare quale delle condanne fosse in esecuzione al momento del nuovo illecito; la revoca deve colpire solo i semestri relativi a quella pena.
- L'esistenza di un intervallo storico privo di adesione al reato associativo (es. 1994-2004 nel caso) impone una valutazione frazionata e motivata dei semestri di liberazione anticipata, senza automatica retroazione di comportamenti successivi su periodi in cui non v'è prova di partecipazione.
- La determinazione della revoca non dipende dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo reato: anche se la sentenza diventa definitiva dopo la scadenza della pena, occorre comunque verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del reato.
- Il provvedimento che revoca deve esplicitare i periodi detentivi e i singoli semestri oggetto di revoca, con adeguata motivazione e computo analitico; l'omissione di tali elementi può rendere l'atto viziato e suscettibile di annullamento.
- Sul piano processuale, l'impugnazione deve essere fondata e, se richiesto, corredare i documenti essenziali per dimostrare l'errore di calcolo o la mancata distinzione delle pene, ma il giudice deve comunque motivare completamente il calcolo della revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →