Cassazione Civile, Ordinanza n. 21411/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza precedente, inserendo la clausola di distrazione delle spese di lite in favore dell'avvocato istante, quale antistatario. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non va regolato il governo delle spese, perché non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una parte vittoriosa nel giudizio definito con ordinanza della Corte di cassazione ha proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 29119/2020. In particolare, nel testo originario della decisione, pur essendo state liquidate le spese di lite e riconosciuta la soccombenza degli intimati, era stata omessa la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario. Il ricorrente ha quindi chiesto che il dispositivo fosse integrato con l'espressa previsione della distrazione delle spese a suo favore.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile per la correzione degli errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione.
insieme all'art. 391-bis c.p.c. disciplina la correzione degli errori materiali; nel relativo procedimento non si individua una parte vittoriosa e una soccombente.
è richiamato solo per indicare che il ricorrente si è difeso personalmente; non incide sulla decisione di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando risulti dagli atti la dichiarazione del difensore di essere antistatario, può essere emendata mediante correzione dell'errore materiale.
- La correzione di un provvedimento della Corte di cassazione può riguardare anche l'integrazione del dispositivo con una statuizione omessa ma desumibile inequivocamente dal contenuto della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una vera soccombenza tra le parti, sicché non va effettuata una regolazione delle spese del procedimento stesso.
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