Cassazione Civile, Ordinanza n. 33621/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, del concordato preventivo proposto da una società in liquidazione. Contro il decreto di omologazione sono stati proposti due ricorsi per cassazione: uno dalla banca creditrice, con due motivi, e uno da due soggetti che avevano partecipato ai precedenti gradi di reclamo, con sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la banca ha depositato documentazione attestante che, successivamente al decreto impugnato, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società, previa risoluzione del concordato per inadempimento. La banca ha quindi sostenuto che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rendeva non più rilevante la causa. La Corte ha esaminato preliminarmente la riunione dei ricorsi e la questione della sopravvenuta improseguibilità del giudizio.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e ha dichiarato che, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice, pronunciata dopo l'omologazione del concordato e prima della decisione di legittimità, il giudizio non poteva essere proseguito. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, ritenendo assorbita e improseguibile la controversia sull'omologazione del concordato preventivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Norme richiamate
riunione dei separati ricorsi
I ricorsi separatamente proposti avverso il medesimo provvedimento devono essere riuniti.
Il ricorso successivo al primo, anche se proposto con atto autonomo, si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il relativo termine di proposizione.
deposito di documenti nuovi in sede di legittimità
In cassazione è ammessa la produzione di documenti nuovi incidenti sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso.
reclamo ex art. 18 l.fall.
Il reclamo fallimentare assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa; il fallimento preclude il concordato.
Quando la sopravvenienza rende il giudizio non più proseguibile, la Corte può cassare senza rinvio.
Massime di principio
- In presenza di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento, il principio di unicità del processo di impugnazione impone la riunione dei ricorsi e la conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale, con verifica della tempestività rispetto ai termini propri dell'impugnazione incidentale.
- In sede di legittimità è ammissibile il deposito di documenti sopravvenuti che incidano non sul merito della decisione, ma sulla stessa proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso.
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imprenditore già ammesso a concordato preventivo comporta la non proseguibilità del giudizio avente a oggetto l'omologazione del concordato, poiché il fallimento assorbe la controversia sulla regolazione della crisi e preclude la permanenza dell'interesse alla decisione.
- Quando un evento sopravvenuto rende improseguibile il processo di legittimità, la Corte deve cassare senza rinvio il provvedimento impugnato e può compensare le spese in considerazione della sopravvenienza
Come è indicizzato
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