Parere n. 244/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal Sig. -OMISSIS-, nonché dai Sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di eredi della signora -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Mangione con domicilio digitale come da Registri di giustizia, contro il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore - Dirigente pro tempore l'Ufficio Condono Sanatorie Edilizie e Abusivismo dell'Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana e del Centro Storico del Comune di Palermo; per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, nella parte in cui è stato disposto l’«annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio in sanatoria assentito per effetto della perizia giurata R.G. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-»; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale a quello sopra indicato, ancorché sconosciuto, e, in particolare, occorrendo, dello stesso provvedimento prot. n. -OMISSIS- nella parte in cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per l’annullamento del provvedimento comunale del 18 aprile 2025 che ha annullato in autotutela il titolo edilizio in sanatoria e ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorso riguarda l’annullamento in autotutela del titolo in sanatoria formatosi, secondo i ricorrenti, nel 2021 per effetto della perizia giurata presentata nell’ambito dell’istanza di condono. Il Comune ha motivato l’annullamento sostenendo che la perizia si fondasse su dichiarazioni mendaci e omissive: l’immobile non sarebbe stato visibile nel fotopiano del 21 marzo 1987, il nulla osta della Soprintendenza sarebbe stato condizionato al pagamento di un’indennità della quale non risultava documentazione, l’immobile ricadrebbe in un vincolo aeroportuale non dichiarato e il calcolo delle oblazioni avrebbe applicato una fascia temporale errata. I ricorrenti deducono: 1) violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela; 2) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché il potere sarebbe stato esercitato oltre il termine applicabile e comunque senza rispettare il termine ragionevole, considerato che il titolo si era formato nel 2021 e che il Comune era stato informato della sua formazione; 3) erroneità dei presupposti e difetto d’istruttoria e motivazione, poiché il Comune non avrebbe valutato la fotografia aerea prodotta per dimostrare la preesistenza dell’immobile, non avrebbe fornito il prospetto per il pagamento dell’indennità richiesta dalla Soprintendenza e avrebbe trascurato il nulla osta dell’Aeronautica Militare del 1999 alla permanenza dell’edificio. I ricorrenti sostengono inoltre che l’errore sulla fascia dell’oblazione fosse regolarizzabile mediante il pagamento della differenza. Il Comune oppone la falsità o l’omissione nella perizia e la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive; l’Ufficio legislativo e legale invoca anche il preavviso di diniego notificato nel 2020 alla precedente richiedente.
Il parere
Il CGARS accoglie il ricorso sulla base del secondo motivo, applicando il principio della ragione più liquida; non decide autonomamente gli altri motivi. Ritiene illegittimo l’esercizio dell’autotutela perché il Comune non è intervenuto entro un termine ragionevole, pur essendo a conoscenza dei profili poi contestati già dopo la perizia giurata del 2021 e in occasione della comunicazione del nuovo proprietario. La permanenza del titolo e la documentazione disponibile al momento dell’acquisto hanno inoltre ingenerato nel proprietario, considerato terzo in buona fede, un ragionevole affidamento sulla stabilità della situazione giuridica. Il Consiglio esclude che il preavviso di diniego del 2020, notificato alla precedente richiedente, superi tali ragioni o consenta di sottrarsi ai limiti temporali dell’autotutela nei confronti degli odierni ricorrenti. Richiama l’indirizzo secondo cui, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 21-nonies, l’annullamento d’ufficio non può essere giustificato dalla falsa rappresentazione addebitata al privato se il falso non è stato previamente accertato con sentenza penale passata in giudicato. Rileva infine che il Comune non ha considerato la fotografia aerea prodotta in ordine alla preesistenza del fabbricato. Il parere è dunque nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Secondo motivo - Termine ragionevole e limiti temporali dell’autotutela
Il motivo è fondato. Il Comune ha annullato il titolo senza intervenire entro un termine ragionevole, nonostante fosse a conoscenza dei profili contestati dopo la perizia giurata del 2021 e in occasione della comunicazione del nuovo proprietario. Il proprietario aveva acquistato in buona fede confidando nella stabilità del titolo in sanatoria. La falsa rappresentazione addebitata al privato non consente di superare il limite temporale dell’autotutela in assenza di un previo accertamento del falso con sentenza penale passata in giudicato.
Terzo motivo - Istruttoria sulla preesistenza del fabbricato
Il Consiglio rileva che l’Amministrazione non ha tenuto in considerazione la fotografia aerea prodotta dai ricorrenti a sostegno della preesistenza dell’immobile. Il rilievo è richiamato a supporto dell’accoglimento, senza una distinta statuizione sul terzo motivo.
Primo motivo - Comunicazione di avvio del procedimento
Il motivo sulla violazione delle garanzie partecipative non è esaminato autonomamente, poiché il ricorso è accolto sulla base della ragione più liquida.
Norme richiamate
va ..evidenziato che il nostro ordinamento esclude un potere di autotutela temporalmente illimitato, a seguito e per effetto della introduzione, ad opera della legge n. 124 del 2015, del termine di esercizio dell’autotutela nell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, quantificato nel massimo di diciotto mesi, poi ridotto a dodici, come modificato dall’art. 63, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Il potere di annullamento d’ufficio non è temporalmente illimitato: è soggetto al termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, ridotto da diciotto a dodici mesi dalla modifica richiamata. Nel caso concreto, inoltre, l’esercizio dell’autotutela è illegittimo perché tardivo anche alla luce del termine ragionevole e dell’affidamento del terzo in buona fede.
l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto
Secondo il principio giurisprudenziale richiamato e applicato dal CGARS, la falsa rappresentazione dei fatti o la falsità di dichiarazioni non consente di adottare l’annullamento d’ufficio oltre il termine previsto, se il falso non è stato previamente accertato con sentenza penale passata in giudicato.
Né possono valere, nei confronti dei ricorrenti, gli argomenti dell’Amministrazione in ordine alla inapplicabilità del termine di cui all’art. 21-nonies cit. alla luce dell’orientamento espresso da questo Consiglio, che ha affermato l’illegittimità del «l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto»(CGARS, n. 478/2026 cit).
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dai ricorrenti in materia di condono, ma il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né fonda su di essa la decisione. La controversia è risolta applicando i limiti temporali dell’autotutela.
Avverso il provvedimento impugnato, pertanto, i ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1 - violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 9 e ss. della l. reg. Sic. n. 7/2019 (Tit. III), violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché di buon andamento della P.A. e del cd. giusto procedimento, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione e per carenza di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di effettuare la dovuta comunicazione dell'avvio del procedimento di adozione di un provvedimento di 'secondo grado'
La disposizione è riportata quale fondamento del motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento. Il CGARS non decide autonomamente tale censura, avendo accolto il ricorso sulla base del secondo motivo.
Massime di principio
- Il potere di annullamento d’ufficio è soggetto ai limiti temporali dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e, comunque, deve essere esercitato entro un termine ragionevole, con particolare riguardo al tempo trascorso e all’affidamento ingenerato nel destinatario o nel terzo interessato.
- La falsa rappresentazione dei fatti imputata al privato non giustifica l’annullamento d’ufficio oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 21-nonies se il falso non è stato previamente accertato con sentenza penale passata in giudicato.
- L’acquirente che abbia acquistato un immobile quando risultava esistente un titolo edilizio in sanatoria può essere considerato terzo in buona fede e maturare un ragionevole affidamento sulla stabilità della situazione giuridica, rilevante nella valutazione della tempestività dell’autotutela.
- Nell’esercizio dell’autotutela l’amministrazione deve valutare gli elementi documentali specificamente prodotti dall’interessato, inclusa la documentazione fotografica volta a dimostrare la preesistenza del fabbricato.
Annullamento in autotutela di un titolo edilizio in sanatoria
Il CGARS, in sede di ricorso straordinario, esamina l’impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Palermo ha annullato un titolo edilizio in sanatoria relativo a un immobile successivamente acquistato dal ricorrente. Il ricorso è accolto per la tardività dell’autotutela e per la tutela dell’affidamento del nuovo proprietario.
Vicenda e provvedimento impugnato
In occasione dell’acquisto dell’immobile, una perizia tecnica aveva attestato l’esistenza di una concessione edilizia in sanatoria e di un certificato di agibilità. Nel 2022 il nuovo proprietario aveva presentato una CILA per opere di ristrutturazione, concluse nel maggio 2023. Il 18 aprile 2025 il Comune ha annullato in autotutela il titolo in sanatoria e ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono.
A sostegno dell’annullamento il Comune ha contestato la ricostruzione dell’epoca di realizzazione dell’immobile, la mancata documentazione del pagamento dell’indennità connessa al nulla osta condizionato della Soprintendenza, l’omessa menzione del vincolo aeroportuale e l’errato calcolo dell’oblazione. I ricorrenti hanno prodotto osservazioni e una fotografia aerea, sostenendo che l’immobile fosse stato ultimato entro il 31 dicembre 1993 e che l’eventuale differenza dell’oblazione fosse regolarizzabile mediante pagamento integrativo.
Motivi e posizioni delle parti
I ricorrenti hanno dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché il potere era stato esercitato tardivamente; e l’erroneità dei presupposti e l’inadeguatezza dell’istruttoria, anche per la mancata valutazione della fotografia aerea, del nulla osta dell’Aeronautica Militare del 1999 e della documentazione relativa alla condizione apposta dalla Soprintendenza.
Il Comune ha sostenuto che la perizia si basasse su dichiarazioni mendaci e omissive e che prevalesse l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive. L’Ufficio legislativo e legale ha richiamato il preavviso di diniego notificato nel 2020 alla precedente richiedente e ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Limiti temporali dell’autotutela e affidamento
Il CGARS accoglie il secondo motivo, applicando il principio della ragione più liquida. Richiama l’art. 21-nonies l. 241/1990, come modificato dall’art. 63, comma 1, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021, e ribadisce che l’autotutela non è temporalmente illimitata e deve comunque essere esercitata entro un termine ragionevole.
Nel caso concreto, il Comune era a conoscenza dei profili contestati dopo la perizia giurata del 2021 e in occasione della comunicazione del nuovo proprietario, ma ha adottato l’annullamento soltanto nel 2025. Il proprietario aveva acquistato l’immobile quando risultava esistente il titolo in sanatoria e viene qualificato come terzo in buona fede, titolare di un ragionevole affidamento sulla stabilità della situazione giuridica. Il precedente preavviso di diniego del 2020, rivolto alla precedente richiedente, non supera le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento nei confronti degli odierni ricorrenti.
Falsa rappresentazione e istruttoria
Il Consiglio richiama l’indirizzo espresso dal CGARS nel parere n. 472/2023 e nella sentenza n. 478/2026: una falsa rappresentazione della realtà o dichiarazioni mendaci non consentono, dopo la scadenza del termine, l’annullamento d’ufficio se il falso non è stato previamente accertato con sentenza penale passata in giudicato. Rileva inoltre che l’Amministrazione non ha considerato la fotografia aerea prodotta dalla parte per dimostrare la preesistenza del fabbricato.
Esito
Il parere è nel senso dell’accoglimento del ricorso. Il primo motivo relativo alla partecipazione procedimentale e le ulteriori censure non ricevono una decisione autonoma, essendo il ricorso accolto sulla base della ragione più liquida.
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