Sentenza del 16/09/2016 n. 18225 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta da ENEL sulle somme ricevute in forma capitale quale previdenza integrativa aziendale. Sosteneva che l'intero importo non dovesse essere trattato come reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione separata, ma che almeno la componente di rendimento derivante dall'investimento delle somme versate al fondo dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR, sostenendo che non fosse sufficiente la mera presenza di elementi di capitalizzazione e che occorresse distinguere tra la parte maturata nel regime PIA e quella maturata nel successivo FONDENEL, nonché tra capitale e rendimento effettivamente conseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza della CTR della Sicilia e rinviando la causa ad altra sezione. Ha stabilito che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento. Il giudice del rinvio dovrà analizzare il funzionamento dei fondi PIA/FONDENEL, verificare l'effettivo impiego finanziario delle somme, determinare il rendimento netto attribuibile alla posizione individuale e ricalcolare l'eventuale credito di rimborso del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
La tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali in forma capitale maturate anteriormente al 1° gennaio 2001 e, integralmente, alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48
È richiamato nel motivo dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla qualificazione delle somme come reddito di lavoro dipendente, qualificazione che la Cassazione impone di verificare distinguendo capitale e rendimento.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria del capitale accantonato, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
Ha previsto il regime della tassazione separata per determinate prestazioni in forma capitale e riscatti dei fondi di previdenza complementare, con riferimento ai soggetti iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto.
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Ha introdotto la disposizione di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 16, comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha reso applicabile la tassazione separata alle prestazioni previdenziali sia in forma di capitale sia in forma di rendita, eliminando la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per gli importi maturati successivamente.
Massime di principio
- Per le prestazioni di previdenza integrativa aziendale liquidate in forma capitale occorre distinguere temporalmente gli importi maturati prima e dopo il 1° gennaio 2001.
- Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento finanziario delle somme può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
- La mera presenza di accantonamenti o di elementi di capitalizzazione non dimostra automaticamente l'esistenza di un rendimento tassabile al 12,50%; è necessario provare l'effettivo impiego sul mercato del capitale e quantificare il rendimento netto attribuito alla posizione individuale.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è assoggettata integralmente a tassazione separata e non è più possibile separare fiscalmente capitale e rendimento.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire o richiedere una ricostruzione analitica dei versamenti, delle date di maturazione, delle modalità di gestione del fondo e del rendimento effettivamente conseguito.
- Il giudice non può riconoscere automaticamente la tassazione agevolata sull'intera prestazione: deve accertare concretamente la composizione dell'importo e applicare l'aliquota del 12,50% soltanto alla componente di rendimento finanziario comprovata.
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