Cassazione Penale, Ordinanza n. 12117/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. L'unico motivo deduceva il difetto di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, perché non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta esente dai vizi denunciati, il ricorso non indicava quali elementi concreti sorreggessero la censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e svolgere il proprio sindacato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi posti a base della censura; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
Il ricorso per cassazione è soggetto a requisiti di specificità tali da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e controllare la decisione impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o apodittico, ma richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui la motivazione sarebbe carente o illogica.
- La mancanza di specificità del motivo, quando impedisce di comprendere quali siano le censure mosse alla sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il controllo di legittimità non può essere sollecitato da doglianze generiche che non mettano il giudice in condizione di esercitare il sindacato sulla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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