Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25674/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale, articolato in tre motivi: 1) presunta carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in relazione al fallimento della DOMINATION WORLD s.r.l. (contestata l'erronea ricostruzione del periodo degli omessi versamenti e degli importi del passivo, incluso un passivo di euro 917.000,00); 2) mancanza di motivazione relativamente alla contestata distruzione o sottrazione delle scritture contabili, deducendo che le scritture non sarebbero mai state istituite (con richiamo al verbale della Guardia di Finanza del 29/11/2017); 3) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e doglianza di eccessività della pena, considerata l'incensuratezza dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non indicati gli atti e i dati probatori che avrebbero dimostrato il travisamento e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ripetuto e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi può integrare operazione dolosa provocante il dissesto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica la censura e condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'assenza o la sottrazione delle scritture può essere funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa nonostante il cumularsi dei debiti. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; inoltre l'incensuratezza da sola non obbliga al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis comma 3 cod. pen. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La condanna di merito (pena: due anni e otto mesi di reclusione, con sanzioni accessorie di inabilitazione e incapacità a svolgere uffici direttivi per tre anni) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri generali e parametri per la determinazione della pena; richiamato come criterio di valutazione della congruità della pena dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Individuazione dei criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione da parte dei giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen., comma 3

    Principio secondo cui l'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che l'assenza di altri elementi positivi può escluderne il riconoscimento.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.5 n.24752/2018, Sez.5 n.15281/2016, Sez.5 n.47621/2014)

    Consolidato orientamento secondo cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali può costituire operazione dolosa ai fini della bancarotta quando derivi da consapevole scelta gestionale e renda prevedibile il dissesto.

Massime di principio

  • Per censurare la motivazione in cassazione è necessario identificare esattamente gli atti omessi o mal valutati, indicare il contenuto probatorio che ne deriva, dimostrarne l'esistenza e spiegare come ciò comprometta radicalmente la motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • Il persistente e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi, se frutto di scelta gestionale e non di mera negligenza, può integrare l'elemento doloso necessario per la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in quanto rende prevedibile il dissesto.
  • La mancanza o la sottrazione delle scritture contabili può essere interpretata come condotta funzionale a occultare il reale stato patrimoniale e a proseguire l'attività aziendale nonostante i debiti: l'assenza delle scritture deve essere controversa e provata adeguatamente per costituire una valida linea difensiva.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena è di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. L'incensuratezza da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.