Cassazione Penale, Sentenza n. 25674/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale, articolato in tre motivi: 1) presunta carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in relazione al fallimento della DOMINATION WORLD s.r.l. (contestata l'erronea ricostruzione del periodo degli omessi versamenti e degli importi del passivo, incluso un passivo di euro 917.000,00); 2) mancanza di motivazione relativamente alla contestata distruzione o sottrazione delle scritture contabili, deducendo che le scritture non sarebbero mai state istituite (con richiamo al verbale della Guardia di Finanza del 29/11/2017); 3) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e doglianza di eccessività della pena, considerata l'incensuratezza dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non indicati gli atti e i dati probatori che avrebbero dimostrato il travisamento e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ripetuto e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi può integrare operazione dolosa provocante il dissesto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica la censura e condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'assenza o la sottrazione delle scritture può essere funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa nonostante il cumularsi dei debiti. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; inoltre l'incensuratezza da sola non obbliga al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis comma 3 cod. pen. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La condanna di merito (pena: due anni e otto mesi di reclusione, con sanzioni accessorie di inabilitazione e incapacità a svolgere uffici direttivi per tre anni) è stata confermata.
Norme richiamate
Previsione dell'obbligo di condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Criteri generali e parametri per la determinazione della pena; richiamato come criterio di valutazione della congruità della pena dal giudice di merito.
Individuazione dei criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione da parte dei giudici di merito.
art. 62-bis cod. pen., comma 3
Principio secondo cui l'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che l'assenza di altri elementi positivi può escluderne il riconoscimento.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.5 n.24752/2018, Sez.5 n.15281/2016, Sez.5 n.47621/2014)
Consolidato orientamento secondo cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali può costituire operazione dolosa ai fini della bancarotta quando derivi da consapevole scelta gestionale e renda prevedibile il dissesto.
Massime di principio
- Per censurare la motivazione in cassazione è necessario identificare esattamente gli atti omessi o mal valutati, indicare il contenuto probatorio che ne deriva, dimostrarne l'esistenza e spiegare come ciò comprometta radicalmente la motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Il persistente e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi, se frutto di scelta gestionale e non di mera negligenza, può integrare l'elemento doloso necessario per la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in quanto rende prevedibile il dissesto.
- La mancanza o la sottrazione delle scritture contabili può essere interpretata come condotta funzionale a occultare il reale stato patrimoniale e a proseguire l'attività aziendale nonostante i debiti: l'assenza delle scritture deve essere controversa e provata adeguatamente per costituire una valida linea difensiva.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena è di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. L'incensuratezza da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →