Cassazione Penale, Ordinanza n. 29413/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i primi sei motivi privi di specificità perché sovrapponibili ai motivi di appello e il settimo infondato per congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona indicata in atti. La Corte di cassazione rileva che i primi sei motivi sono meramente riproduttivi delle censure già svolte in appello: non si confrontano con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte, ma si limitano a reiterare contestazioni già dedotte, anche con affermazioni assertive sulla correttezza della decisione impugnata. Il settimo motivo riguarda invece il diniego delle attenuanti generiche; sul punto la Corte osserva che la motivazione della Corte d'appello, richiamata a pagina 5 della sentenza impugnata, è congrua e coerente con le risultanze processuali. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando difetta dei requisiti di specificità, come nel caso di mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni con cui esse sono state disattese dal giudice di merito.
- La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: l'atto deve contenere un confronto puntuale con la motivazione censurata e indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle doglianze.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi siano meramente assertivi o apodittici e non idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali.
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