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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29413/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i primi sei motivi privi di specificità perché sovrapponibili ai motivi di appello e il settimo infondato per congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona indicata in atti. La Corte di cassazione rileva che i primi sei motivi sono meramente riproduttivi delle censure già svolte in appello: non si confrontano con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte, ma si limitano a reiterare contestazioni già dedotte, anche con affermazioni assertive sulla correttezza della decisione impugnata. Il settimo motivo riguarda invece il diniego delle attenuanti generiche; sul punto la Corte osserva che la motivazione della Corte d'appello, richiamata a pagina 5 della sentenza impugnata, è congrua e coerente con le risultanze processuali. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando difetta dei requisiti di specificità, come nel caso di mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni con cui esse sono state disattese dal giudice di merito.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: l'atto deve contenere un confronto puntuale con la motivazione censurata e indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle doglianze.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi siano meramente assertivi o apodittici e non idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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