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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37848/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo: vizio di motivazione relativo al giudizio di responsabilità penale. Sosteneva che la Corte avrebbe fondato la condanna su presunzioni circa la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, mentre l'onere di provare tale destinazione gravava sull'accusa; gli elementi raccolti (bustine, lama intrisa di sostanza, banconote) non sarebbero, secondo il ricorrente, inequivocabili per ritenere l'attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non avesse confutato in modo specifico e logico l'argomentazione della Corte d'appello, la quale, confermando il primo giudice, aveva coerentemente valorizzato elementi probatori emersi nella perquisizione: quantitativi di marijuana, lamette e forbicine intrise di stupefacente, un bilancino, numerose buste in polietilene e denaro rinvenuto in punti connessi agli altri elementi. Tali circostanze sono state ritenute convergenti nell'indicare una destinazione allo spaccio non occasionale. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma disciplina il reato di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli indici probatori raccolti (quantitativi, strumenti per il dosaggio, confezionamento e denaro), fosse integrata la destinazione allo spaccio prevista dall'art. 73, comma 5.

Massime di principio

  • L'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa, ma i giudici possono desumerla da elementi di fatto convergenti (quantitativi non modesti, bilancini, materiale per il confezionamento, strumenti intrisi di sostanza, denaro in prossimità del materiale): è valutazione di merito, difficilmente sindacabile in sede di legittimità se logica e argomentata.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio senza dimostrare illogicità, contraddittorietà o mancata motivazione della decisione è, di regola, inammissibile.
  • La presenza di singoli elementi (es. buste o denaro) può non essere sufficiente da sola a provare lo spaccio; è la loro convergenza e coerenza complessiva che può legittimare la conclusione della destinazione alla vendita.
  • Chi intende impugnare una sentenza per vizio di motivazione deve indicare con precisione in che cosa consista l'illogicità o la carenza motivazionale, non limitandosi ad enunciare un'alternativa valutazione dei fatti.
  • Gli interventi difensivi che appaiono manifestamente infondati o meramente dilatori possono comportare sanzioni economiche, come il pagamento in favore della Cassa delle ammende.

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