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Sentenza

Sentenza n. 4798/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di immatricolazione a un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva impugnato il diniego dell'Università alla propria immatricolazione a un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che, anche per gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, l'accesso agli anni successivi al primo dovesse avvenire mediante una distinta selezione locale, fondata sul riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e svolta in modo selettivo e comparativo tra tutti gli aspiranti, senza attribuire precedenza agli studenti collocati utilmente nella graduatoria nazionale. L'Università ha appellato la sentenza deducendo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583/2022. Ha sostenuto che gli articoli 12 e 13 dell'allegato 2 disciplinano due fattispecie diverse: l'articolo 12 riguarda gli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e sono utilmente collocati nella relativa graduatoria, mentre l'articolo 13 disciplina, in via residuale, i trasferimenti e passaggi di studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale. Secondo l'Università, l'iscrizione agli anni successivi al primo deve rispettare la programmazione nazionale degli accessi, il previo scorrimento della graduatoria ministeriale e l'effettiva disponibilità di posti nella specifica coorte; soltanto gli eventuali posti rimasti vacanti per rinunce, abbandoni o trasferimenti possono essere assegnati mediante l'avviso pubblico previsto dall'articolo 13.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso e le domande proposte in primo grado e confermando la legittimità degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che gli articoli 12 e 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022 regolino due procedure distinte. L'articolo 12 consente l'iscrizione ad anni successivi al primo degli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità di posti nella relativa coorte; le rinunce successive all'immatricolazione possono determinare lo scorrimento della graduatoria, nei limiti previsti dalla disposizione. L'articolo 13 riguarda invece gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale e prevede una procedura autonoma, attivabile mediante avviso pubblico e selezione degli aspiranti, esclusivamente per i posti resisi disponibili nella relativa coorte a seguito di rinunce, trasferimenti, passaggi o altri eventi che determinino la definitiva vacanza del posto. Tali posti non coincidono automaticamente con quelli eventualmente vacanti rispetto alla programmazione originaria del primo anno. L'accesso tramite articolo 13 è quindi residuale e può essere disposto soltanto dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale previsto dall'articolo 12, con riguardo ai posti assegnati all'Ateneo. Non sussiste un obbligo dell'Università di attivare la procedura per trasferimenti e passaggi al di fuori dei presupposti stabiliti dal decreto ministeriale. La complessità della materia ha giustificato la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 12 e 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022

    agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità ... nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione

    Le disposizioni disciplinano due procedure distinte: l'articolo 12 riguarda gli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e sono utilmente collocati nella graduatoria; l'articolo 13 riguarda, in via residuale, gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale. L'applicazione dell'articolo 13 presuppone il previo completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale e la disponibilità di posti effettivamente liberatisi nella relativa coorte.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    La programmazione nazionale degli accessi impone di rispettare la consistenza delle coorti e i posti attribuiti all'Ateneo; l'iscrizione agli anni successivi non può avvenire in assenza di posti disponibili determinatisi secondo la disciplina applicabile.

  • art. 3, comma 1, lett. a) e b), legge n. 264/1999

    non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea

    Per gli anni successivi al primo non sono programmati posti aggiuntivi; i posti assegnabili mediante trasferimenti e passaggi sono soltanto quelli divenuti vacanti nella rispettiva coorte.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    La Sezione richiama i propri precedenti conformi per motivare la decisione mediante un orientamento consolidato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La Sezione richiama i precedenti specifici e conformi ai fini della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • La disciplina dell'accesso agli anni successivi al primo nei corsi universitari a numero programmato distingue tra gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale e gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale; le due categorie sono soggette a procedure diverse.
  • Gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale possono chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo soltanto previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità di posti nella specifica coorte, secondo la procedura prevista per gli aspiranti collocati nella graduatoria.
  • La procedura per trasferimenti e passaggi di studenti non partecipanti alla selezione nazionale è residuale e può essere attivata soltanto mediante avviso pubblico, dopo il previo scorrimento della graduatoria nazionale e nei limiti dei posti effettivamente liberatisi nella relativa coorte.
  • Nei corsi a numero programmato non sussiste un automatismo tra i posti eventualmente non coperti nella programmazione originaria del primo anno e i posti disponibili per l'iscrizione agli anni successivi; questi ultimi devono derivare da rinunce, abbandoni, trasferimenti, passaggi o altri eventi che determinino la definitiva vacanza di posti nella specifica coorte.
  • L'Ateneo deve previamente accertare la documentata ricorrenza dei presupposti e la disponibilità dei posti prima di pubblicare l'avviso per trasferimenti o passaggi agli anni successivi; in assenza di tali presupposti non sussiste un obbligo di attivare la relativa procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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