Sentenza del 26/04/2018 n. 1922 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Conferimento ramo produttivo - Successiva cessione di partecipazioni - Pluralità di pattuizioni - Serrata sequenza temporale - Cessione ramo d'azienda - Sussiste - Modifiche all'art. 20 d.P.R. 131/1986 - Natura sostanziale - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operazione era stata realizzata mediante una pluralità di atti, consistenti nel conferimento di un ramo d’azienda e nella successiva cessione delle partecipazioni ricevute, stipulati in una sequenza temporale ravvicinata. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di contratti distinti, con effetti giuridici autonomi e conclusi tra soggetti diversi, e che una cessione diretta dell’azienda avrebbe potuto determinare il recesso di clienti o controparti contrattuali. La qualificazione fiscale è stata invece effettuata considerando il collegamento sostanziale tra gli atti, secondo l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 nella versione applicabile ratione temporis.
La decisione
È stata ritenuta sussistente una cessione indiretta del ramo d’azienda. La diversa forma giuridica dei contratti, la diversità delle controparti e la prospettata possibilità di recesso dei clienti sono state considerate elementi meramente formali o generici, non idonei a escludere la riqualificazione dell’operazione. L’art. 20 del d.P.R. 131/1986 privilegia infatti la sostanza economica complessiva dell’operazione rispetto alla forma dei singoli atti. È stato inoltre precisato che la modifica introdotta dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 ha natura innovativa e non interpretativa: essa non si applica retroattivamente. Gli atti anteriori al 1° gennaio 2018 restano quindi soggetti alla disciplina previgente dell’art. 20.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma privilegia la natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, interpretato secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.
Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018, la disposizione consentiva di valutare unitariamente più atti collegati e di riqualificare l’operazione sulla base della sostanza economica complessiva, superando la separazione formale dei contratti.
Art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205
Modifica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 con effetto dal 1° gennaio 2018.
La modifica ha natura sostanziale e innovativa, perché ha introdotto limiti all’attività di riqualificazione non previsti in precedenza; pertanto non ha efficacia retroattiva.
Art. 1, comma 87, legge n. 205/2017
Gli atti stipulati dal 1° gennaio 2018 sono valutati secondo la nuova disciplina dell’art. 20, mentre per gli atti anteriori continua ad applicarsi la formulazione previgente.
Massime di principio
- In presenza di conferimento di un ramo d’azienda seguito, in tempi ravvicinati, dalla cessione delle partecipazioni, l’Amministrazione può valutare gli atti come un’unica operazione sostanzialmente diretta al trasferimento del ramo d’azienda, soprattutto se la sequenza negoziale appare preordinata a tale risultato.
- La distinzione formale tra contratti diversi, la presenza di controparti differenti e l’autonomia degli effetti civilistici non sono necessariamente decisive ai fini dell’imposta di registro quando gli atti sono collegati e perseguono un risultato economico unitario.
- Argomenti basati su possibili conseguenze di una cessione diretta, come il recesso dei clienti, devono essere dimostrati concretamente attraverso contratti, clausole, tipologia dei clienti e probabilità effettiva del recesso; mere allegazioni generiche hanno scarso peso.
- Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018 occorre considerare la versione previgente dell’art. 20, che consentiva una più ampia riqualificazione sostanziale dell’operazione.
- Per gli atti successivi al 1° gennaio 2018 la modifica legislativa non può essere applicata retroattivamente e impone di rispettare i limiti introdotti dalla nuova formulazione dell’art. 20.
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