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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17498/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 3 giugno 2021 che, in parte, aveva confermato la decisione favorevole al detenuto Strisciuglio che aveva ottenuto l'autorizzazione a svolgere colloqui con i familiari in video-collegamento non solo per ragioni strettamente legate all'emergenza Covid-19 ma anche per altri motivi (distanza geografica, difficoltà soggettive). L'Amministrazione contesta che non esisterebbe un diritto dei detenuti 41-bis a video-colloqui, che la disciplina d'emergenza non li include esplicitamente, che eventuali deroga devono essere limitate a casi eccezionali e che i video-colloqui potrebbero comportare rischi per la sicurezza e per la possibilità di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il detenuto sottoposto al regime 41-bis può, in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere colloqui in presenza, essere autorizzato a colloqui audiovisivi controllabili a distanza purché le modalità esecutive siano tali da salvaguardare le esigenze di sicurezza e di esclusione di contatti con il gruppo criminale. La Corte ha inoltre precisato che l'indicazione del Tribunale circa il possibile svolgimento del collegamento presso un presidio dei Carabinieri ha carattere esemplificativo e che spettano all'Amministrazione i profili attuativi concretamente idonei a garantire le esigenze di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ordinamento penitenziario

    Costituisce il criterio primario per valutare le misure di maggior rigore: impedire i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento. La Corte ammette l'uso di colloqui audiovisivi solo se le modalità esecutive garantiscono tale obiettivo e sussistono impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza.

  • art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma procedurale che regola i reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione; qui è la base procedurale del reclamo del detenuto e dei successivi interventi giudiziali.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario

    Richiamato dagli attori del ricorso come parte della disciplina sui colloqui e le modalità di svolgimento; la Corte valuta la compatibilità delle forme di colloquio a distanza rispetto alle esigenze di sicurezza previste dalla normativa

  • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e proroga d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 1)

    Norme emergenziali che hanno autorizzato, in via generale per la gestione dell'emergenza Covid-19, lo svolgimento dei colloqui a distanza; la Corte ritiene che tali disposizioni, pensate per la gestione dell'emergenza, non vietino in via assoluta l'applicazione delle videocomunicazioni anche ai detenuti 41-bis quando ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza

  • circolare D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246

    Atto amministrativo che aveva disciplinato l'impiego di colloqui a distanza per alcuni circuiti; citata per ricordare che l'Amministrazione aveva già previsto strumenti tecnici compatibili con colloqui a distanza, pur rimettendo alla valutazione amministrativa l'adozione delle modalità

  • decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

    Norma emergenziale richiamata dalla Corte che prevede la possibilità di colloqui 'a distanza' per condannati, internati e imputati in ragione dell'impossibilità di effettuare i colloqui in presenza durante la pandemia; la Corte ne trae conferma della compatibilità dell'istituto con le esigenze penitenziarie, salvo che la scelta sia incompatibile con l'obiettivo del 41-bis

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale violasse tali principi

  • legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (art. richiamato)

    Normativa storica menzionata nel ricorso in tema di limiti e competenze, ma la Corte non ha ritenuto che dal provvedimento del Tribunale emergesse un'eccessiva ingerenza nei poteri amministrativi

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata in punto di spese di lite: la natura pubblica della parte ricorrente impedisce la condanna alle spese

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto al regime 41-bis può ottenere l'autorizzazione a colloqui audiovisivi controllati quando sussistano impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché le modalità garantiscano l'esclusione di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.
  • Le misure emergenziali (es. disposizioni Covid) che prevedono colloqui a distanza non costituiscono di per sé un divieto assoluto per i 41-bis, ma la loro applicazione va valutata caso per caso alla luce delle esigenze di sicurezza intrinseche al regime differenziato.
  • Spetta all'Amministrazione penitenziaria definire i dettagli attuativi (tecnici e di sicurezza) dei video-colloqui; il giudice può autorizzare la loro effettuazione ma le indicazioni pratiche fornite dal giudice hanno natura esemplificativa e non improntano vincoli di gestione diretta sull'operato dell'Amministrazione.
  • Eventuali rischi di sicurezza informatica o di contatti illeciti devono essere affrontati con misure tecniche e organizzative adeguate (sistemi controllabili a distanza, supervisione, registri, limitazioni tecniche), non con un divieto generalizzato.
  • Ogni richiesta di autorizzazione a videocolloqui deve essere valutata bilanciando il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari e l'esigenza primaria del 41-bis di impedire contatti con il gruppo criminale; situazioni di forte disagio logistico o oggettiva impossibilità a recarsi all'istituto giustificano l'autorizzazione.

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