Cassazione Penale, Ordinanza n. 05313/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalle notifiche dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione penale, l'interessato aveva chiesto l'applicazione dell'indulto in relazione a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia. La Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Contro tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della richiesta di indulto, ritenendo il ricorso tardivo: la notifica al difensore era avvenuta il 28/02/2024, quella all'interessato il 25/05/2024, mentre il termine per impugnare era di quindici giorni.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Rileva quale parametro per escludere la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando vi siano elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla notificazione nei modi previsti; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da tardività e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione assorbe ogni esame del merito del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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