Cassazione Penale, Sentenza n. 6301/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 17/12/2013 al 21/03/2014 in relazione ad un arresto per presunta appropriazione di gasolio e indumenti dalla societa' R.A.P./Amia. In primo grado era stato ritenuto responsabile solo per l'appropriazione di circa 30 litri utilizzati per rifornire l'auto di Rocca; in grado d'appello la Corte ha poi assolto Muscarello per insussistenza del fatto (sentenza del 17/02/2022, divenuta irrevocabile il 06/06/2022). La Corte di appello, con ordinanza del 28/06/2024, ha respinto la domanda di riparazione ritenendo ostativo il mancato diritto all'indennizzo a causa di una colpa grave attribuita al ricorrente (in particolare per aver, secondo i giudici, rifornito l'auto di Rocca e per aver reso dichiarazioni mendaci al G.i.p.), nonche' per la gravita' e colposita' del comportamento osservato dagli operanti al momento dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Muscarello, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia illegittimamente fondato la esclusione dell'indennizzo su condotte che, nel giudizio di cognizione, sono state ritenute non provate o sono state oggetto di assoluzione. La Suprema Corte ha ricordato che, pur essendo autonoma la valutazione nel giudizio di riparazione, il giudice deve comunque rispettare gli accertamenti irrevocabili del giudizio penale: non puo' basare l'esclusione dell'indennizzo su fatti che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non provati. La Cassazione ha inoltre censurato la mancata indicazione chiara, da parte della Corte territoriale, delle condotte effettivamente accertate o non negate nel giudizio di merito che avrebbero costituito colpa grave.
Norme richiamate
La sentenza di assoluzione resa ai sensi dell'art. 530, comma 2 (insussistenza del fatto) costituisce accertamento definitivo che impedisce al giudice della riparazione di fondare l'esclusione dell'indennizzo su quei fatti, se non risultano diversamente provati o non negati nel giudizio di merito
E' richiamata nella motivazione relativa all'applicazione della misura cautelare; la Cassazione osserva che l'applicazione delle misure cautelari deve essere valutata tenendo conto degli accertamenti del giudizio di cognizione, ma la sussistenza di dolo o colpa grave ai fini della riparazione non puo' essere desunta da fatti negati o non provati nel giudizio penale
Principio giurisprudenziale di autonomia tra giudizio penale e giudizio di riparazione (Sez. U. n. 32383/2010 e altre)
Il giudice della riparazione opera con autonomia logico-motivazionale rispetto al giudice del merito, ma deve comunque rispettare gli accertamenti irrevocabili del processo penale: puo' valutare se fatti accertati o non negati abbiano creato la falsa apparenza di illecito, ma non puo' basarsi su fatti che la sentenza di assoluzione ha escluso
Massime di principio
- Nel giudizio per l'equa riparazione il giudice puo' valutare autonomamente se ci sia stato dolo o colpa grave, ma non puo' basare la negazione dell'indennizzo su fatti che il giudice penale ha definitivamente ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provati.
- Una sentenza di assoluzione per "insussistenza del fatto" (art. 530, comma 2 c.p.p.) ha valore vincolante: i fatti esclusi dalla sentenza non possono essere riutilizzati per escludere il diritto all'indennizzo.
- Se il giudice della riparazione invoca comportamenti del ricorrente come "gravemente colposi" o mendaci, deve indicare chiaramente quali condotte siano state effettivamente accertate o non negate nel giudizio di cognizione, e dimostrare il nesso causale con la privazione della libertà.
- La valutazione degli elementi indiziari esistenti al momento dell'arresto non puo' sostituire o contraddire gli accertamenti successivi del giudice di merito: il quadro indiziario iniziale non legittima automaticamente l'esclusione dell'indennizzo se la cognizione ha poi escluso i fatti.
- In ipotesi simili il difensore dovrebbe evidenziare al giudice della riparazione le statuizioni irrevocabili del processo penale (assoluzioni, esclusione di prove o fatti) e chiedere al giudice di motivare puntualmente quali elementi, diversi da quelli esclusi, giustifichino una valutazione di colpa grave.
- Se la Corte di appello non esplicita quali fatti siano accertati o non negati, e si limita a richiamare il quadro indiziario antecedente, la decisione e' esposta a rischio di annullamento in Cassazione per violazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione.
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