Cassazione Civile, Ordinanza n. 31471/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 13094/2021 della Corte di cassazione. Nell'ordinanza, che aveva già accolto il ricorso della parte privata e disposto il rinvio per nuovo esame, il dispositivo indicava per errore come giudice di rinvio la Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, invece del Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato. Il ricorso mirava quindi a emendare il solo dato dispositivale erroneamente trascritto, senza incidere sulla decisione di accoglimento e rinvio già resa nel merito.
La decisione
La Corte ha ravvisato un mero errore materiale dovuto a disattenzione e ha accolto il ricorso per correzione. Ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 13094/2021 l'indicazione della "Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione" sia corretta in "Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato". Ha inoltre disposto l'annotazione a margine dell'originale del provvedimento e ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per la correzione di un errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.
Cass. Sez. un. 9438/2002
Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Cass. n. 10203/2009
Richiamata insieme ai precedenti di legittimità sul regime delle spese nel procedimento di correzione.
Cass. n. 21213/2013
Richiamata insieme ai precedenti di legittimità sul regime delle spese nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'errore meramente materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, quando dipenda da evidente disattenzione e non richieda alcuna rivalutazione del decisum, può essere corretto con il rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il testo del provvedimento presenti un'incongruenza oggettiva tra la motivazione e il dispositivo, tale da rendere certo il dato da sostituire.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede alla liquidazione delle spese, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
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