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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22619/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento e da una cartella esattoriale emessa per omessi versamenti IRPEF relativi ad annualità pregresse. Il contribuente aveva inizialmente ottenuto esito favorevole in primo grado, ma in appello l'agente della riscossione ha visto accolte le proprie difese: la Corte tributaria regionale ha ritenuto infondate le eccezioni formali sulla regolarità dell'atto e ha considerato provata la notifica degli atti presupposti, desumendola dagli estratti di ruolo; per tale ragione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'intimazione, ritenendo ormai decaduta la possibilità di contestare gli atti prodromici non tempestivamente impugnati. In cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla dedotta decadenza dell'Erario dalla potestà impositiva per tardiva notifica di cartella e atti impositivi oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973, nel testo applicabile; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto provata la notifica di una cartella sulla base di una cartolina postale priva del timbro dell'ufficio postale; 3) ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere valorizzato gli estratti di ruolo come prova della notifica delle cartelle pregresse, senza produzione degli atti notificati; 4) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull'eccezione di inesistenza della notifica di due avvisi prodromici perché eseguita presso indirizzo diverso dalla residenza anagrafica. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha escluso il vizio di omessa pronuncia sul primo e sul quarto motivo, ritenendo che la statuizione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti assorbisse le ulteriori questioni; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo in quanto mirava a una rivalutazione del merito probatorio, e comunque lo ha ritenuto infondato perché la notifica si perfeziona con la sottoscrizione della ricevuta da parte del destinatario, restando irrilevanti irregolarità del modello postale; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la prova della notifica della cartella può essere fornita anche mediante estratti di ruolo e copie delle relate, senza necessità di produrre l'originale o la copia autentica della cartella, in mancanza di contestazioni sulla conformità. È stata inoltre applicata la disciplina dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 sulle variazioni di indirizzo, non efficaci prima del decorso di trenta giorni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto ormai consolidati gli atti impositivi presupposti per mancata tempestiva impugnazione, reputando quindi inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Ha inoltre ritenuto non fondati i motivi relativi alla prova della notifica: la ricevuta sottoscritta dal destinatario è idonea a perfezionare la notifica anche se il modulo postale presenta irregolarità formali; la notifica delle cartelle può essere provata mediante estratti di ruolo e relate, senza necessità di produrre in giudizio l'originale o la copia autentica dell'atto, salvo contestazioni specifiche sulla conformità; l'eccezione relativa all'indirizzo di notifica è stata respinta perché le variazioni di indirizzo non hanno efficacia immediata ai fini notificatori prima del decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 60 d.P.R. 600/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata ha già statuito su un punto logicamente assorbente, come l'inammissibilità dell'impugnazione per consolidamento degli atti presupposti.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma non consente in cassazione di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio apprezzato dal giudice di merito; la doglianza è inammissibile se mascherata come violazione di tale disposizione.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale termine di decadenza per la notifica della cartella; tuttavia la relativa censura non viene esaminata nel merito perché assorbita dalla statuizione di inammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Le variazioni di indirizzo rilevano ai fini delle notificazioni solo dopo il decorso di trenta giorni; prima di tale termine la notifica eseguita nel precedente indirizzo non è invalida per tale sola ragione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto della riscossione può essere dichiarata inammissibile quando gli atti impositivi presupposti risultano regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini, poiché il consolidamento degli atti pregressi assorbe le censure ad essi riferite.
  • In cassazione non è consentito trasformare in denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La prova della notifica di una cartella esattoriale può essere fornita anche tramite estratto di ruolo e copie delle relate di notifica, senza necessità di produrre l'originale o la copia autentica della cartella, salvo specifica contestazione della conformità delle copie.
  • La notificazione si perfeziona, nei casi esaminati, con la sottoscrizione della ricevuta da parte del destinatario; eventuali irregolarità del modulo postale non elidono di per sé l'efficacia della notifica se la ricezione risulta chiaramente attestata e non è stato disconosciuto il sottoscrittore.
  • Le variazioni dell'indirizzo rilevanti per le notificazioni degli atti tributari producono effetti solo dopo il decorso del termine normativamente previsto; prima di tale termine, la notifica eseguita al precedente indirizzo non è invalida per il solo mutamento di residenza o domicilio.
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Come è indicizzato

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