Cassazione Penale, Ordinanza n. 04015/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non contiene ulteriori indicazioni sul merito della responsabilità, limitandosi a confermare l'esito sfavorevole già maturato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/01/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano due soli profili: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva, indicata come lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che entrambe le doglianze erano già state esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua. In particolare, per le attenuanti generiche la difesa lamentava un vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione immune da manifesta illogicità e quindi non sindacabile in sede di legittimità; quanto alla sanzione sostitutiva, la richiesta è stata giudicata non concedibile in ragione dell'entità della pena inflitta, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
La loro mancata concessione, quando sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione.
sanzione sostitutiva
Il lavoro di pubblica utilità non può essere concesso quando è incompatibile con l'entità della pena inflitta, qui indicata in anni tre e mesi sei di reclusione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando la decisione di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e abbia valutato gli elementi rilevanti della condotta dell'imputato.
- La doglianza relativa al diniego di una sanzione sostitutiva è infondata se la misura richiesta non è concedibile per l'entità della pena inflitta.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →