Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata, amministratrice unica di una società poi dichiarata fallita il 4 febbraio 2021, era stata condannata dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma, per bancarotta fraudolenta documentale: l’assenza del libro giornale relativo all’esercizio 2018 avrebbe reso impossibile ricostruire il patrimonio e il volume degli affari. Con il primo motivo ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l. fall., sostenendo di avere appreso del fallimento solo con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e di non avere quindi potuto partecipare alla fase prefallimentare. Con il secondo ha dedotto la violazione dei termini delle indagini preliminari e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste. Con il terzo ha denunciato vizi motivazionali e travisamento delle dichiarazioni del curatore, che avrebbe riferito che le scritture erano complete e sufficienti per l’incarico. Con il quarto ha contestato la prova del dolo specifico, lamentando che fosse stato desunto dalla sola mancata consegna delle scritture, senza considerare la mancata conoscenza delle fasi prefallimentare e fallimentare. Con il quinto ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, richiamando un diverso caso che assumeva sovrapponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo e annullato la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame sul punto. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la disciplina speciale delle notificazioni nel procedimento fallimentare, basata sull’indirizzo PEC dichiarato e mantenuto attivo dall’impresa e, in caso di esito negativo, sulla sede legale, è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa; inoltre, il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato d’insolvenza e ai presupposti soggettivi di fallibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato la decisività delle dichiarazioni contestate mediante la prova di resistenza; la Corte ha inoltre distinto l’attività d’indagine dalla deposizione dibattimentale dell’operante, formatasi nel contraddittorio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per difetto di autosufficienza: erano stati riportati soltanto stralci della testimonianza, senza dimostrare un travisamento decisivo. Nel merito del quarto motivo, la Corte ha rilevato che l’assenza del libro giornale per un esercizio era stata ricondotta dai giudici di merito alla fattispecie di contabilità tenuta in modo da impedire la ricostruzione, punita a dolo generico, senza accertare annotazioni originarie false o omissioni di specifiche annotazioni vere in scritture contabili rinvenute. Tale qualificazione confonde le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: l’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture rientra nella fattispecie a dolo specifico, mentre la tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione richiede scritture rinvenute e falsità ideologica contestuale, integrata da annotazioni false o omissioni di dati veri. Il quinto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del quarto. Non sono indicati nel testo la pena inflitta né statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ. (così, sempre Corte Cost. n. 146 cit.).
La disciplina speciale delle notificazioni per la dichiarazione di fallimento, che valorizza l’indirizzo PEC e la sede legale dell’impresa, è giustificata dalle esigenze proprie del procedimento concorsuale e non è incompatibile con il diritto di difesa.
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
In conclusione, deve essere affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco".
L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili — inclusa la mancata istituzione di libri per uno o più periodi o il loro materiale reperimento lasciati in bianco — ricade nella fattispecie a dolo specifico; occorre lo scopo di pregiudicare i creditori o di procurare un ingiusto profitto.
In tale prima ipotesi va ricompresa anche l'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall.
L’omessa tenuta documentale, se priva del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta, non può essere qualificata come tale sulla sola base della condotta materiale e va distinta dalla bancarotta semplice documentale.
Al riguardo, la Corte di cassazione, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla Cost., artt. 3 e 24, dell'art. 15, comma 3, l. fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 cod. proc. civ.
La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla persona giuridica tramite PEC, secondo il meccanismo previsto dalla norma, non è costituzionalmente illegittima per il solo fatto di non seguire le forme ordinarie dell’art. 145 c.p.c.
artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267
In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.
Nel giudizio penale per reati di bancarotta il giudice non può riesaminare i presupposti oggettivi e soggettivi della dichiarazione di fallimento.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È necessario, pertanto: --a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; --b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
La censura di travisamento della prova richiede l’individuazione dell’atto e del dato probatorio incompatibile con la ricostruzione giudiziale, la dimostrazione della sua esistenza e verità e l’indicazione della sua incidenza decisiva sulla motivazione.
Massime di principio
- L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, compresa la mancata istituzione di uno o più libri contabili per un determinato periodo o il reperimento di libri lasciati in bianco, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico; occorre lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- La bancarotta fraudolenta documentale consistente nella tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è fattispecie a dolo generico che presuppone scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate e una falsità ideologica contestuale alla loro tenuta, realizzata con annotazioni originarie di dati falsi o con l’omessa annotazione di dati veri secondo le modalità descritte dalla norma.
- La totale assenza di annotazioni o l’omessa tenuta dei libri non può essere assimilata, senza ulteriori accertamenti, alla falsità ideologica propria della fattispecie a dolo generico; la qualificazione deve distinguere i diversi elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie documentali.
- La deduzione di inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile se il ricorrente non ne dimostra la decisività mediante la prova di resistenza, indicando quale incidenza avrebbe l’esclusione dell’elemento sulla decisione.
- L’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di indagine svolta oltre il termine non comporta automaticamente l’inutilizzabilità della deposizione dibattimentale dell’operante: le dichiarazioni rese nel contraddittorio possono costituire prova formatasi in dibattimento.
- Per denunciare in cassazione il travisamento della prova occorre indicare specificamente l’atto, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, la sua effettiva esistenza e verità e le ragioni della sua incidenza decisiva; meri stralci della prova dichiarativa non soddisfano l’onere di autosufficienza.
- Il giudice penale chiamato a giudicare reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento in ordine allo stato d’insolvenza né ai presupposti soggettivi di fallibilità dell’imprenditore.
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