Sentenza del 19/11/2020 n. 3603 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Operazioni oggettivamente inesistenti - Effettività delle prestazioni -Presunzioni semplici -- Piano gerarchico delle prove - Riconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione ai fini IVA per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti: l'Ufficio invoca elementi indiziari per sostenere che le fatture sono mere espressioni cartolari di operazioni mai poste in essere. Il punto giuridico è l'effettiva rilevanza probatoria del verbale di accesso ispettivo rispetto alle presunzioni semplici richiamate dall'Ufficio e l'onere della prova per dimostrare l'effettività delle prestazioni; inoltre, se la società fornitrice ha violato norme contributive o fiscali, se ne può automaticamente far derivare il disconoscimento dei costi a carico del committente?
La decisione
La sentenza riconosce rilevanza probatoria prevalente al verbale di accesso ispettivo che attesta l'effettuazione della prestazione; la prova presuntiva (elementi indiziari dell'Ufficio) non è gerarchicamente superiore e può essere esclusa se il contribuente dimostra l'effettiva sussistenza delle operazioni contestate. Pertanto l'onere di provare l'effettiva effettuazione delle prestazioni grava sul contribuente; una volta dimostrata l'effettività, eventuali violazioni del fornitore non comportano automaticamente il disconoscimento dei costi in capo al beneficiario delle prestazioni. La conclusione pratica è favorevole al contribuente che dimostri l'effettività delle prestazioni (confermato da Cass. 9108/2012, 17919/2018, 30351/2019).
Norme richiamate
La norma disciplina le condizioni di detrazione/riconoscimento ai fini IVA e tratta casi di operazioni inesistenti; la giurisprudenza interpreta l'art. 54 nel senso che il semplice richiamo a presunzioni di inesistenza non è sufficiente a escludere i diritti del contribuente se questi fornisce prova concreta dell'effettuazione delle prestazioni.
Cass. 9108/2012, 17919/2018, 30351/2019
La giurisprudenza citata afferma che il verbale di accesso ispettivo ha valore probatorio rilevante e che le presunzioni semplici richiamate dall'Ufficio non hanno natura gerarchicamente prevalente; stabiliscono inoltre che, dimostrata l'effettività delle prestazioni, le irregolarità del fornitore non comportano automaticamente il disconoscimento dei costi per il cliente.
Massime di principio
- Il verbale di accesso ispettivo che attesta l'effettuazione della prestazione costituisce prova idonea e può avere rilievo prevalente rispetto agli indizi raccolti dall'Ufficio.
- Le presunzioni semplici usate dall'Amministrazione non sono di per sé gerarchicamente superiori ad altri mezzi di prova; il giudice può attribuire loro valore autonomo o ritenere decisive le prove fornite dal contribuente.
- L'onere di provare l'effettiva sussistenza delle operazioni contestate grava sul contribuente quando l'Ufficio sostiene l'inesistenza sulla base di presunzioni e indizi.
- Se il contribuente dimostra l'effettività delle prestazioni, le eventuali violazioni fiscali o contributive della società fornitrice non determinano automaticamente il disconoscimento dei costi sostenuti dal committente.
- In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e conservare elementi probatori diretti (verbali di accesso, attestazioni di esecuzione, documentazione contrattuale e di consegna, testimoni, ecc.) per soddisfare l'onere probatorio.
- La valutazione probatoria è complessiva: né l'Ufficio né il contribuente possono presumere vittoria automatica; la forza probatoria degli atti ispettivi e la qualità delle prove documentali/di fatto determinano l'esito.
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