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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25376/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I terzi interessati impugnavano il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per presunta manca di procura speciale in favore dell'avvocato Antonino Campisi; i ricorrenti deducono invece che risulta depositata idonea procura speciale, rilasciata ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. e allegata alla memoria difensiva del 21/11/2018, che vale per tutti i gradi del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti è emersa la procura ex art. 100 cod. proc. pen., espressamente riferita anche ai gradi successivi del giudizio, la quale soddisfa i requisiti richiesti e non necessita di formule sacramentali. Perciò è stata annullata l'affermazione di inammissibilità limitatamente alla posizione dei terzi ricorrenti e rinviato il procedimento per nuovo giudizio; il collegio che decide dovrà essere composto diversamente da quello che ha emesso il decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    la procura speciale "si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa"

    La procura di cui all'art.100 vale per il procedimento (non per singoli atti) e può essere estesa espressamente agli altri gradi; non richiede formule sacramentali ma deve manifestare chiaramente la volontà di affidare l'incarico al difensore per quella specifica procedura.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art.122 è idonea per conferire il mandato al difensore per i gradi successivi del giudizio; la Corte ha considerato valida la procura depositata come avente efficacia per le impugnazioni.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    La nomina del difensore ex art.96 ha funzione e contenuto analogo alla procura ex art.100; l'interpretazione consolidata è che non serve una diversa "formula" per rendere valida la nomina o procura.

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    L'annullamento di un decreto non impone automaticamente il rinvio a diversa sezione semplicemente per la natura del provvedimento; tuttavia, quando l'atto è decisionale, il nuovo esame deve essere svolto da un collegio composto diversamente rispetto a quello che ha deciso in precedenza.

Massime di principio

  • La procura speciale depositata nel processo vale per il procedimento e può essere estesa ai gradi successivi se tale volontà è espressa nel documento; non è necessaria una formula rituale.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per presunta carenza di procura, il giudice di legittimità può esaminare gli atti del fascicolo e annullare la decisione se risulta dalla documentazione la procura valida.
  • Per i terzi interessati è sufficiente che dalla procura emerga chiaramente la volontà di affidare al difensore l'incarico per quella specifica procedura; la mancanza di assistenza in primo grado non esclude la possibilità di validi conferimenti successivi documentati in atti.
  • Quando un decreto viene annullato per vizi decisionali, il rinvio richiede che la nuova valutazione sia svolta da un collegio non composto dagli stessi giudici che hanno emesso il provvedimento impugnato.

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