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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06151/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto contenente una clausola compromissoria. Due lodi arbitrali, uno non definitivo e uno definitivo, sono stati impugnati davanti alla Corte d'appello, che ha dichiarato la nullità dei lodi per difetto di competenza del collegio arbitrale, ritenendo che la clausola rendesse l'arbitrato solo eventuale e facoltativo. In quella decisione la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese per la ritenuta novità della questione. La Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, ha cassato la compensazione per violazione dell'art. 92 c.p.c. e ha rinviato per nuova statuizione sulle spese. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato le spese del giudizio di impugnazione dei lodi, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, ma ha escluso le spese del giudizio arbitrale ritenendo che su quel punto si fosse formato giudicato, perché la precedente sentenza non sarebbe stata impugnata sul punto. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo: 1) violazione degli artt. 91, 92 e 324 c.p.c. e dell'art. 10 D.M. 55/2014, sostenendo che non vi era alcun giudicato interno sulla compensazione delle spese arbitrali e che il valore della controversia andava determinato sul disputatum, con conseguente diversa liquidazione; 2) violazione del D.M. 55/2014 e delle tabelle tariffarie, per avere la Corte liquidato importi identici e inferiori ai minimi per i diversi giudizi, senza considerare l'effettivo valore della causa e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione delle spese del giudizio arbitrale, rilevando che il precedente ricorso per cassazione aveva investito anche la compensazione di tali spese e che la stessa decisione rescindente lo aveva dato atto; ha inoltre richiamato il principio per cui l'erronea valutazione dell'esistenza del giudicato è errore di diritto, non errore di fatto revocatorio. Quanto alla liquidazione dei compensi, ha ritenuto errata la pronuncia di rinvio nella parte in cui aveva quantificato separatamente e in modo identico le spese dei singoli gradi, osservando che il giudice del rinvio deve attenersi al principio della soccombenza valutato sull'esito globale della lite e non ha l'obbligo di liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulle spese di lite, in relazione al principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge; non basta la mera questione di ermeneutica contrattuale o una non ricorrente novità della questione

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per escludere la formazione del giudicato interno sulle spese del giudizio arbitrale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'erronea presupposizione della sussistenza del giudicato è qualificata come errore di diritto e non come errore di fatto

  • art. 10 D.M. 55/2014

    richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi

  • art. 5 D.M. 55/2014

    invocato per censurare la liquidazione dei compensi in relazione al valore effettivo della controversia

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    richiamato in relazione ai parametri e ai minimi tariffari nella liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • In sede di rinvio, il giudice deve verificare con precisione l'estensione del dictum rescindente e non può negare la liquidazione di una voce di spese se quella voce era già stata devoluta con il ricorso per cassazione e quindi non è coperta da giudicato interno.
  • L'erronea affermazione dell'esistenza o inesistenza del giudicato integra un errore di diritto, perché l'accertamento del giudicato ha natura assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche.
  • La liquidazione delle spese processuali va effettuata avendo riguardo all'esito globale della lite e al principio di soccombenza, non imponendosi necessariamente una liquidazione separata per ciascun grado o fase del processo.
  • La compensazione delle spese richiede i presupposti normativi specifici; non è sufficiente richiamare in modo generico la novità della questione quando la controversia si risolva in una questione di interpretazione contrattuale non connotata da eccezionale complessità.
  • Nel determinare i compensi professionali, il valore della controversia deve essere individuato in modo coerente con l'oggetto effettivo del contendere e la liquidazione deve rispettare i parametri tariffari applicabili

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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