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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dalla revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, disposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi della disciplina allora vigente sull'iscrizione VIES, in relazione a una ritenuta pericolosità fiscale della società, collegata a operazioni commerciali considerate inesistenti e a fatture emesse da società cartiere. La contribuente aveva inizialmente ottenuto una pronuncia favorevole in appello, poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione per ultrapetizione. In sede di rinvio la CTR del Veneto ha rigettato nuovamente l'appello della contribuente, valorizzando la connessione tra i comportamenti fraudolenti accertati e la legittimità della revoca. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che un capo della precedente sentenza di appello, non oggetto di ricorso per cassazione, fosse ormai definitivo e autonomamente idoneo a sorreggere l'esito favorevole; 2) violazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. e dell'effetto espansivo del giudicato esterno, assumendo che l'annullamento in altro giudizio degli avvisi di accertamento collegati avrebbe dovuto travolgere anche la revoca VIES, perché basati sulle medesime ragioni; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione e motivazione per relationem, per asserito difetto di autonoma valutazione dei motivi di appello. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza rescindente del 2019 aveva cassato integralmente la precedente sentenza di appello e rimesso la causa alla CTR per un nuovo esame, senza lasciare sopravvivere un capo autonomo idoneo a fondare un giudicato interno. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il giudice di rinvio aveva deciso sulla base di autonome argomentazioni riferite direttamente alla motivazione del provvedimento di revoca e alla pericolosità fiscale della contribuente, senza dipendere dall'esito dei giudizi sugli avvisi di accertamento; pertanto nessun effetto espansivo poteva operare. Infine ha respinto il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata non era priva di motivazione né fondata su una motivazione meramente per relationem, poiché esprimeva un giudizio autonomo e comprensibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 7-ter, d.P.R. n. 633/1972

    costituiva la base normativa del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alle operazioni intracomunitarie, in attuazione della disciplina VIES.

  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 prot. n. 2010/188376

    atto amministrativo attuativo della disciplina VIES richiamato quale fonte del potere di revoca dell'autorizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso, dedotti come violazione processuale e nullità della sentenza.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'effetto espansivo sul giudizio relativo alla revoca, non essendovi una dipendenza necessaria dagli altri giudizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura di carenza di motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva un ragionamento autonomo e sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La cassazione con rinvio travolge integralmente la decisione impugnata, salvo che la Corte abbia espressamente lasciato sopravvivere un capo autonomo della sentenza; in difetto, non può parlarsi di giudicato interno su singole argomentazioni della motivazione.
  • L'effetto espansivo ex art. 336, comma 2, c.p.c. opera solo quando esista un rapporto di dipendenza necessaria tra la decisione cassata e l'altro capo o altro giudizio invocato; se il giudice di rinvio fonda la decisione su autonome ragioni, l'esito di giudizi paralleli su atti diversi non si estende automaticamente.
  • La motivazione per relationem non determina nullità quando la sentenza, pur richiamando atti o decisioni esterne, renda comunque riconoscibile il percorso logico-giuridico seguito e manifesti una valutazione autonoma del giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di ultrapetizione, violazione del giudicato o nullità della motivazione richiede di confrontarsi con la reale struttura decisoria della sentenza impugnata; il richiamo a precedenti o a giudizi collegati non basta, da solo, a dimostrare il vizio se la decisione è sorretta da una ratio autonoma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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